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Indennizzi per i danni da fauna selvatica, ok dell’Ue

La previsione, a livello nazionale o regionale, di apposite misure di prevenzione, controllo e risarcimento dei danni provocati alle attività degli agricoltori dalla fauna selvatica, è da pochi giorni dichiarata espressamente ammissibile dalla Commissione europea, nel rispetto delle condizioni fissate dagli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, entrambi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1° luglio 2014.

Con particolare riferimento alla fauna selvatica, la Commissione prende atto dei gravi danni che gli agricoltori subiscono con sempre maggior frequenza alle proprie infrastrutture, agli animali e alle colture a causa della diffusione, nelle aree agricole, di grandi carnivori, di ungulati come pure di nutrie, che sono in grado di polverizzare in breve tempo i risultati di attività che richiedono un impegno costante e faticoso, con ulteriore perdita di qualsiasi ritorno economico.

Gli imprenditori vivono con sempre maggior disagio la loro insofferenza nei confronti di una situazione emergenziale che non può più essere gestita singolarmente, non producendo più alcun effetto deterrente le recinzioni, i cani da guardia e altri congegni ragionevoli messi in atto per proteggere allevamenti e coltivazioni dall’invasione incontrollata di animali selvatici o inselvatichiti.

La Commissione ha preso finalmente atto della gravità della situazione riconoscendo che «il successo della politica di conservazione dell’UE dipende in parte dalla gestione effettiva dei conflitti tra gli animali protetti e gli agricoltori» e che pertanto, saranno riconosciuti compatibili con l’articolo 107, par. 3, lett. c) del TFUE gli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate dalla fauna selvatica e alcuni costi indiretti ad esse connessi. Il Regolamento (UE) Occorre, tuttavia, che siano soddisfatte le condizioni previste dalle linee guida e cioè che l’aiuto sia riconosciuto soltanto alle imprese agricole, che le domande di aiuto siano presentate entro il termine di tre anni dal verificarsi dei danni o delle perdite e che gli aiuti siano versati entro quattro anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.

L’aiuto si compone delle somme previste per compensare i danni subiti come conseguenza diretta dell’evento, valutato da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità competente o da un’impresa di assicurazione. Il danno indennizzabile può essere collegato alla perdita di animali o alla distruzione delle colture: in questo caso, l’ammontare dell’aiuto sarà determinato dal valore di mercato degli animali uccisi o dalle colture distrutte; potranno essere compresi nel danno anche i costi indiretti rappresentati da spese veterinarie  derivanti dal trattamento degli animali feriti e dalle spese sostenute nelle attività di ricerca degli animali dispersi e saranno valutati i danni materiali  arrecati alle attrezzature, ai macchinari, ai fabbricati agricoli e alle scorte. Il danno materiale deve essere calcolato in base al costo di riparazione o in base alla diminuzione del valore di mercato del bene danneggiato.

Le linee guida, inoltre, individuano i criteri da seguire in materia di aiuti concessi alle imprese agricole per il pagamento dei premi assicurativi previsti a copertura di perdite causate anche dalla fauna selvatica. Il Regolamento (UE) n. 702/2014, al suo articolo 28 fissa, poi, le condizioni che rendono compatibili con il mercato interno, e dunque esenti dall’obbligo di notifica, gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni, tra gli altri, dagli animali protetti. Il par. 6 dell’art. 28 fissa al 65% del costo del premio assicurativo l’intensità massima di aiuto concedibile dallo Stato. Via libera, dunque, a tutte le forme di indennizzo, risarcimento o rimborso che lo Stato o le Regioni vorranno disporre a favore degli imprenditori effettivamente danneggiati nella loro attività.

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