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Iscrizione all’Albo gestori di rifiuti per le imprese agricole, servono chiarimenti

La Camera dei deputati ha impegnato il Governo a chiarire la differenza tra i trasporti di rifiuti effettuati a titolo professionale e quelli effettuati dalle imprese agricole in modo occasionale, per i quali non è dovuta l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori.

Questo l’oggetto dell’ordine del giorno 9/01248-B/022, presentato dall’onorevole Colomba Mongiello ed accolto come raccomandazione nella seduta dell’ 8 agosto 2013, nell’ambito dei lavori di conversione in legge del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia" .

In particolare, la Camera ha preliminarmente evidenziato la problematicità che da tempo grava sul mondo relativa alla mancata chiarezza circa la qualifica dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti direttamente dagli imprenditori agricoli ed effettuati dagli stessi verso i circuiti di raccolta e piattaforme di conferimento e che, secondo un’interpretazione restrittiva della normativa, potrebbero essere considerati svolti a titolo professionale e soggetti all’iscrizione all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8 del codice ambientale.

In tale ambito, la Camera ha rimarcato la necessità di chiarire esplicitamente che i trasporti in conto proprio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti quantitativi di cui all’articolo 193, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, non siano considerati effettuati a titolo professionale e pertanto non necessitano di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A tali fini, ha sottolineato che tale soluzione era stata quasi definitivamente raggiunta nella passata XVI Legislatura quando, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 2 del 2012, presso il Senato della Repubblica, fu approvato un emendamento al decreto legge che esonerava gli imprenditori agricoli dall’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali quando ricorrevano le condizioni per cui i relativi trasporti non erano effettuati a titolo professionale.

Successivamente, la Camera dei deputati, nell’esaminare il disegno di legge trasmesso dal Senato, soppresse la predetta disposizione di esonero degli imprenditori dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientale in considerazione del mancato legame, in quella sede, tra decretazione d’urgenza e potere di conversione, secondo i principi enunciati nella sentenza della  Corte costituzionale n. 22 del 2012. Conseguentemente, la Camera aveva approvato un ordine del giorno per impegnare il Governo a risolvere definitivamente la questione, che invece, ad oggi, risulta ancora pendente.

Nell’ordine del giorno è evidenziato che il chiarimento richiesto risulterebbe del tutto conforme al diritto comunitario, in quanto l’articolo 26 della direttiva 2008/98/CE, in analogia ed in coerenza con una iniziale posizione, costante e mai modificata, dell’Unione europea, dispone che gli Stati membri debbano tenere un registro degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale. L’espressione «a titolo professionale» è stata oggetto di interpretazione con sentenza della Corte di giustizia UE 9 giugno 2005, causa C-270/2003, che ha precisato che l’obbligo contemplato dalla direttiva non ricomprende tutte le imprese che, nell’ambito della loro attività professionale, trasportino i rifiuti da esse prodotti osservando che la locuzione “a titolo professionale”, impiegata in tale articolo, “non è sinonimo delle espressioni “nell’ambito delle loro attività, professionali” o “nello svolgimento delle loro attività professionali”, alle quali probabilmente il legislatore comunitario avrebbe fatto ricorso ove avesse inteso riferirsi a tutte le imprese che, nell’ambito della loro attività professionale, trasportino i rifiuti da esse prodotti… la previsione che il trasporto sia effettuato “a titolo professionale” significa che l’attività di trasporto di rifiuti … deve rappresentare un’attività ordinaria e regolare di tali imprese”.

Sulla base di queste premesse, quindi, la Camera dei deputati impegna il Governo a valutare la necessità di adottare provvedimenti volti a far sì che sia eliminato l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per i piccoli imprenditori agricoli, approvando una specifica disposizione secondo cui i trasporti in conto proprio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti quantitativi di cui all’articolo 193, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.

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