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La Corte di Giustizia concede la tutela al Salame Felino

Sebbene non si tratti di una Dop o Igp registrata a livello dell’Unione europea, l’Associazione fra produttori per la tutela del “Salame Felino” ha ottenuto il riconoscimento all’uso della propria denominazione geografica cosiddetta semplice, che non implica, cioè, un nesso tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine.  La sentenza della Corte di giustizia assume notevole rilievo rispetto alla disciplina vigente all’epoca dei fatti, perché considera meritevole di protezione la denominazione geografica “Salame Felino” pur essendo priva di una registrazione comunitaria.

Il salame di pura carne suina prende il proprio nome dal comune di Felino situato nella provincia di Parma, ove operano, tra l’altro, tutte le imprese produttrici che fanno parte dell’Associazione richiamata. Nel 1998 l’Associazione ha riscontrato la commercializzazione, da parte di imprese industriali concorrenti, di un salame presentato al pubblico con la stessa denominazione “Salame Felino”, ma prodotto in un ambito territoriale nazionale diverso da quello originario.

In quell’occasione, il Tribunale di Parma, dinanzi al quale l’Associazione fra produttori aveva convenuto l’impresa concorrente, pur escludendo l’applicazione del regolamento citato, aveva comunque condannato l’impresa per aver posto in essere un atto di concorrenza sleale, perché «il “Salame Felino” aveva acquisito una reputazione tra i consumatori in considerazione delle sue caratteristiche» derivanti  «da una peculiarità collegata all’ambiente geografico».

Anche la Corte d’Appello di Bologna si pronunciava a favore dell’Associazione, considerando la denominazione geografica tutelabile al di fuori dei limiti posti dal regolamento comunitario.   Secondo la Corte di giustizia, alla quale il giudice della Corte di cassazione si è rivolto per risolvere la questione, il regolamento (Cee) n. 2081/92 (abrogato dal reg. Ce n. 510/2006, a sua volta abrogato dal reg. Ue 1151/2012), non impedisce agli Stati membri di valorizzare le produzioni territoriali attraverso la tutela dei nomi geografici quando questi ultimi siano utilizzati nel rispetto del requisito di verità e del principio di lealtà della concorrenza.

Resta, pertanto, fermo il divieto di utilizzare, anche nel territorio nazionale, nomi geografici che inducono a ritenere che il prodotto proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, trattandosi, in questo caso di un segno distintivo idoneo ad ingannare il pubblico e a sviare la concorrenza.

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