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La fertirrigazione non è attività di gestione di rifiuti o di scarico

La fertirrigazione non è un’attività di gestione di rifiuti o di scarico. Lo ha stabilito la sentenza n.1783/08 con la quale la Corte di Cassazione penale si è pronunciata in materia di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento.

La decisione, che riguardava un caso in cui era coinvolta un’azienda Coldiretti, ha accolto integralmente le tesi difensive proposte dalla Confederazione e depositate in giudizio.
In particolare, nel fornire ampi chiarimenti sulla disciplina di riferimento, la pronuncia contiene molteplici argomentazioni che confutano alcune precedenti tesi giurisprudenziali sulla base delle quali, con erronee motivazioni, le attività di utilizzazione agronomica erano state qualificate come gestione di rifiuti o come scarico.

La Cassazione è intervenuta, quindi, accogliendo il ricorso presentato dall’imputato  avverso la sentenza di condanna per la gestione non autorizzata di rifiuti,  pronunciata in relazione ad episodi di spandimento sul suolo di liquami suini, successivi a stoccaggio in vasca e trasporto.

Nella fattispecie, il Tribunale di Udine, travisando le nozioni giuridiche di rifiuto, scarico, di utilizzazione agronomica e di impresa agricola aveva, conseguentemente, qualificato l’attività svolta dal ricorrente come attività di gestione dei rifiuti e riconosciuto la sussistenza del reato.

Con la sentenza 1783/08, la Corte di cassazione ha, quindi, chiarito il rapporto tra l’utilizzazione agronomica, le attività di gestione dei rifiuti e quelle di scarico.
Segnatamente, è stato precisato che, sebbene l’articolo 38 del D.Lgs.152/99 (ora articolo 112 del D.Lgs.152/06) sia collocato tra le disposizioni in materia di scarico, l’utilizzazione agronomica “non presuppone affatto la configurabilità di uno scarico”. 

Con riferimento, inoltre,  alla disciplina in materia di rifiuti, la Cassazione ha affermato che “secondo la normativa vigente all’epoca del commesso reato, contrariamente alla tesi seguita dall’impugnata sentenza, l’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento era sottratta alla disciplina dei rifiuti”.

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