La fertirrigazione non è attività di gestione di rifiuti o di scarico
La fertirrigazione non è un’attività di gestione di rifiuti o di scarico. Lo ha stabilito la sentenza n.1783/08 con la quale la Corte di Cassazione penale si è pronunciata in materia di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento. La decisione, che riguardava un caso in cui era coinvolta un’azienda Coldiretti, ha accolto integralmente le tesi difensive proposte dalla Confederazione e depositate in giudizio. La Cassazione è intervenuta, quindi, accogliendo il ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza di condanna per la gestione non autorizzata di rifiuti, pronunciata in relazione ad episodi di spandimento sul suolo di liquami suini, successivi a stoccaggio in vasca e trasporto. Nella fattispecie, il Tribunale di Udine, travisando le nozioni giuridiche di rifiuto, scarico, di utilizzazione agronomica e di impresa agricola aveva, conseguentemente, qualificato l’attività svolta dal ricorrente come attività di gestione dei rifiuti e riconosciuto la sussistenza del reato. Con la sentenza 1783/08, la Corte di cassazione ha, quindi, chiarito il rapporto tra l’utilizzazione agronomica, le attività di gestione dei rifiuti e quelle di scarico. Con riferimento, inoltre, alla disciplina in materia di rifiuti, la Cassazione ha affermato che “secondo la normativa vigente all’epoca del commesso reato, contrariamente alla tesi seguita dall’impugnata sentenza, l’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento era sottratta alla disciplina dei rifiuti”. |
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