il Punto Coldiretti

La Tariffa rifiuti urbani è illegittima sui terreni agricoli

E’ illegittima l’applicazione della tariffa rifiuti urbani ai terreni agricoli produttivi di rifiuti speciali o che, in considerazione delle particolari attività svolte, non siano suscettibili di produrre rifiuti.  Così il Ministero dell’Ambiente, con il parere reso a Coldiretti prot. 11722 del 25 settembre 2015, ha chiarito la questione relativa all’applicazione della TARI ai terreni agricoli. Il caso che ha dato origine al quesito formulato da Coldiretti è emerso nel Comune di Laives (BZ), che ha deliberato l’estensione dell’applicazione della tariffa per i rifiuti urbani, indistintamente, a tutti i terreni agricoli, commisurandone l’ammontare all’estensione degli stessi.

In particolare, nell’ambito della delibera di modifica del regolamento comunale in materia di tariffa rifiuti, il Comune ha statuito di prendere in considerazione, ai fini dell’applicazione della Tariffa rifiuti per il settore agricolo, tutte le aziende operanti sul territorio amministrato dal Comune di Laives e iscritte nell’Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA).

In più occasioni, Coldiretti aveva sollecitato il Comune a rivedere tale provvedimento, contestandone la legittimità, evidenziando come i terreni agricoli non sono produttivi di rifiuti urbani, dato che dall’attività agricola derivano o residui esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero rifiuti classificati dalla legge come speciali.  D’altra parte, anche nel caso della possibile assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, la normativa vigente impone che l’assimilazione avvenga per quantità e tipologia di rifiuti (non essendo ammessa una assimilazione generalizzata di tutti i rifiuti prodotti) e pone specifici limiti alla possibilità di tariffazione.

Il caso era stato anche oggetto di una apposita interrogazione parlamentare presentata dall’On. Realacci  (4-06322, in allegato)  che, nell’evidenziare l’abnormità del provvedimento comunale, aveva chiesto al Ministero dell’Ambiente se non intendesse valutare l’opportunità di assumere urgenti determinazioni al fine di prevenire il diffondersi di interpretazioni della normativa errate – anche con un’apposita circolare interpretativa, o con un parere – per chiarire la non applicabilità della tariffa rifiuti urbani ai terreni agricoli non produttivi di rifiuti o che producano rifiuti speciali.

In riscontro alle richieste di chiarimenti formulate da Coldiretti, quindi,  il Ministero dell’ambiente ha precisato che, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” e che: “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.

Il Ministero ha chiarito, quindi, come i rifiuti eventualmente derivanti dalle attività svolte su terreni agricoli sono classificati, per legge, come rifiuti speciali e che, quand’anche il Comune stabilisca di procedere all’assimilazione di tali tipologie di rifiuti a quelli urbani, è necessario, comunque, assicurare il rispetto delle norme di riferimento che impongono che “l’assimilazione sia limitata a rifiuti speciali non pericolosi ed avvenga per determinate qualità e quantità”.
Inoltre,  “è comunque necessario tenere conto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 649” della legge di stabilità citata che prevede che: “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.

Il parere, quindi, condividendo l’orientamento espresso dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati e la posizione di Coldiretti risolve una questione di rilievo per le imprese agricole dei Comuni interessati, prevenendo il diffondersi di prassi operative o di scorrette forme di applicazione della normativa vigente.

 

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