il Punto Coldiretti

L’autorizzazione unica ambientale è legge

Ottenere le autorizzazioni ambientali sarà più facile con l’autorizzazione unica. Questo è l’obiettivo del d.p.r. 13 marzo 2013, n.59 (G.U. 42 L del 29 maggio 2013) con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi ambientali gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Scopo del provvedimento è l’introduzione e la disciplina della Autorizzazione unica ambientale: un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce diversi atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale (autorizzazione agli scarichi;   comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;   autorizzazione alle emissioni in atmosfera; comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico;  autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; comunicazioni in materia di rifiuti).

L’autorizzazione unica ambientale, che ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, deve contenere tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti e sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorità competente, tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.

Le procedure definite dal regolamento si applicano agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale ed alle piccole e medie imprese, categoria definita dall’articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 e costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Le disposizioni del regolamento, invece, non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione va presentata allo sportello uniche per le attività produttive (SUAP) che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all’autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale e ne verifica la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. Qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente ed in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Le verifiche si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata. Gli imprenditori che debbano effettuare adempimenti per i quali è richiesta soltanto una comunicazione di inizio attività (come, ad esempio, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) possono scegliere di non avvalersi delle procedure di autorizzazione unica che in questi casi, anche in considerazione dei costi istruttori conseguenti, rappresenterebbero una complicazione, piuttosto che una semplificazione.

Il regolamento disciplina anche la fase transitoria prevedendo che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo debbano essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi e che l’autorizzazione unica ambientale possa essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito.

Il provvedimento rinvia ad un decreto interministeriale l’adozione di un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, chiarendo che sino all’adozione del decreto le domande per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ambientale possano comunque presentate nel rispetto della procedura descritta.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi