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Legge di delegazione europea, ecco le novità in campo agroenergetico

Con la legge di delegazione europea 2015 (l. n. 170 del 12 agosto 2016) il Governo è ufficialmente delegato al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Ue. Il provvedimento riguarda, in particolare, l’adozione dei decreti legislativi allo scopo di  procedere all’attuazione di 11 direttive comunitarie relative ai temi più disparati. Le materie trattate spaziano dalla normativa comunitaria contenente le disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla gestione collettiva dei diritti d’autore e alla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno, alla qualità della benzina e del combustibile diesel, alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Tra i 21 articoli della legge in questa sede si segnalano quelli di maggiore interesse per il settore agro energetico e cioè gli articoli 16 e 17. Il primo, infatti, sancisce i principi ed i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. L’art. 16, in particolare, stabilisce che nell’esercizio della delega per l’attuazione della citata direttiva (UE) 2015/1513 e nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti; valutare la possibilità di concorrere all’adempimento degli obblighi comunitari anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

Nell’ art. 17, invece, vengono stabiliti principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera. Il comma 1, infatti, stabilisce che il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera.

In tale ottica occorre aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l’integrazione delle disposizioni della parte quinta del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli. Serve poi razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti, anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale, aggiornare l’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti; riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni; aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative in modo da assicurare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell’esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, infatti, provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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