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Meno controlli amministrativi per le imprese agricole certificate

Il decreto legge 25 giugno 2008, n.112 contiene una disposizione che rappresenta un notevole passo avanti nella semplificazione dei controlli amministrativi in campo ambientale, ma non solo.

Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato, in conformità a norme tecniche europee (come EMAS, per l’ambiente) ed internazionali (come, ad esempio, ISO 9000, per la qualità, ed ISO 14000, per l’ambiente), i controlli periodici svolti dagli enti di certificazione sostituiscono i controlli amministrativi o ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività.

La disposizione è ancorata alla competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. E’ previsto, tuttavia, che le Regioni e gli Enti locali possano stabilire livelli ulteriori di tutela, rinviando ad un prossimo regolamento la determinazione delle tipologie di controlli e degli ambiti in cui questa semplificazione sarà applicata.

Anche l’Unione Europea, nella nuova direttiva quadro in materia di rifiuti, recentemente approvata dall’Unione Europea, ma non ancora entrata in vigore, ha previsto la possibilità che gli Stati membri snelliscano la frequenza e l’intensità delle ispezioni per le imprese registrate EMAS.

Tra le misure di semplificazione presenti sinora nel nostro ordinamento si segnala che:

·        in materia di rifiuti sono previste riduzioni delle garanzie finanziarie pari al 50% a favore delle imprese registrate EMAS ed al 40% per le imprese certificate ISO 14001, ai fini del rilascio dell’autorizzazione in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, esercizio dell’attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio dei rifiuti, gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per le autorizzazioni in ipotesi particolari;

·        sul versante della semplificazione amministrativa, sempre in materia di rifiuti, per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 possono sostituire i provvedimenti necessari con l’autocertificazione;

·        le imprese certificate sono preferite nel caso di più domande concorrenti per l’ottenimento della concessione all’utilizzo della risorsa idrica per usi produttivi, in quanto si presume che tali aziende garantiscano una maggior restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

·        si possono rinvenire altri esempi in materia di Autorizzazione Ambientale Integrata, Incidente Rilevante, veicoli fuori uso e discariche.  

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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