il Punto Coldiretti

Moria delle api, serve fissare un termine per lo stop ai concianti

Prosegue la discussione sullo stop ai concianti, per frenare il fenomeno della moria delle api. A seguito dell’entrata in vigore del decreto di sospensione cautelativa dell’autorizzazione di impiego per la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, le società multinazionali Bayer, BASF e Syngenta hanno presentato ricorso di annullamento e di risarcimento danni al Tar del Lazio, che lo ha respinto.

I motivi del rigetto risiedono nella riscontrata natura precauzionale del decreto di sospensione dei neonicotinoidi, che, secondo il giudice amministrativo, appare sufficientemente ancorato anche ai soli dubbi sulla tossicità dei prodotti e sulla necessità di procedere ad ulteriori, specifici accertamenti.

Lo stesso giudice, inoltre, fa riferimento al fatto che la preservazione dei cicli naturali assicurata dalle api – che coinvolge la produzione non solo del miele ma anche delle piante e della frutta – appare prevalente rispetto agli interessi meramente economici della ricorrente.

Dopo questa prima pronuncia, sulla medesima questione è intervenuto, il 19 dicembre scorso, il Consiglio di Stato, che ha respinto la richiesta di annullamento dell’ordinanza del Tar e di ritiro del decreto e, nello stesso tempo, ha stabilito l’illegittimità della mancanza di un termine di durata dell’efficacia sospensiva del decreto.

Pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve procedere, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alla modifica del decreto di sospensione affinché sia stabilito un termine preciso per il divieto di utilizzo di tali sostanze.

Siccome l’incertezza scientifica è il fondamento del principio di precauzione nella valutazione del rischio, la normativa europea in materia (regolamento CE 178/2002), nello stabilire i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e le procedure nel campo della sicurezza alimentare, prevede che le misure adottate, in quanto per definizione provvisorie, devono essere riesaminate, entro un tempo ragionevole, a seconda della natura del rischio.

Similmente, la giurisprudenza comunitaria, nell’ambito di pronunce relative ad interventi normativi sull’uso di sostanze a rischio per la salute umana, ha evidenziato come la situazione di incertezza scientifica sia individuata quale presupposto per l’applicazione delle misure precauzionali.

A questo si deve aggiungere che, secondo la Commissione Europea, il riesame delle misure precauzionali adottate da uno Stato membro non è legato ad un fattore meramente temporale, ma all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, cosa che richiede il monitoraggio delle misure ed il loro mantenimento fino a che i dati scientifici rimangono insufficienti, imprecisi o non concludenti ed il rischio sia ritenuto sufficientemente elevato per non accettare di farlo sostenere alla società.

E’, pertanto, plausibile, nel caso specifico del decreto in oggetto, che la misura precauzionale consistente nel divieto di impiego di alcuni concianti, anche una volta fissato un termine di efficacia del provvedimento, così come stabilito dal Consiglio di Stato, possa successivamente essere prorogata, qualora nel frattempo le Amministrazioni competenti non siano state in grado di produrre, con l’ausilio del mondo scientifico, dati certi in merito al nesso di causa effetto tra moria delle api e uso dei nicotinoidi.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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