il Punto Coldiretti

Movimentazione aziendale e deposito dei rifiuti, semplificate le procedure

Non è considerato trasporto, ai sensi del “codice ambientale”, il trasporto dei propri rifiuti da un fondo appartenente alla medesima azienda agricola, quando la distanza tra i fondi non sia superiore a un chilometro o verso il sito della cooperativa agricola di cui si è soci.

E’ quanto previsto dal decreto legge in materia di semplificazioni, recentemente approvato dal Governo,  che risolve, seppure parzialmente, alcuni problemi legati al trasporto di rifiuti effettuato dagli imprenditori agricoli tra fondi spesso limitrofi, passando per la pubblica via.

La nuova disposizione consente, quindi, di movimentare per piccoli tratti i propri residui, senza dover adempiere agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme in materia di trasporto dei rifiuti, purché sia comprovato da elementi oggettivi e univoci che la distanza tra i fondi non sia superiore ad un chilometro e che la movimentazione è finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo o della sede in cui la cooperativa agricola effettua il deposito dei rifiuti.

Il decreto legge integra anche la definizione di deposito temporaneo, prevedendo che si consideri tale, oltre al luogo di produzione dei rifiuti, anche il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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