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Multe più pesanti per la violazione delle norme sull’impiego dei fitofarmaci

Sono state introdotte sanzioni molto severe per la violazione delle norme relative al reg. CE 1107/2009 che disciplina la commercializzazione dei fitofarmaci. Destinatari delle sanzioni sono non solo  i produttori di fitofarmaci, ma anche distributori e utilizzatori di tali prodotti, siano essi agricoltori o contoterzisti. L’obiettivo è quello di garantire non solo il corretto impiego dei fitofarmaci nel rispetto dell’ambiente e della salute umana, ma anche di contrastare il fenomeno dell’uso illegale dei prodotti fitosanitari non autorizzati in Italia. Vediamo quali sono le sanzioni previste dal  d.lgs. 69/2014 che riguardano gli agricoltori.

Puniti  l’immagazzinamento o impiego di un prodotto fitosanitario privo dell’autorizzazione all’immissione in commercio (sanzione amministrativa da 15.000 e 150.000 euro) e l’impiego di un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo (da 15.000 a 150.000 euro). La sanzione punisce l’imprenditore agricolo che acquista un prodotto fitosanitario registrato in un altro Stato membro dell’Ue, senza richiedere la relativa autorizzazione al Ministero della Salute

Multe anche per chi impiega un fitofarmaco la cui composizione chimica è diversa da quella autorizzata dall’autorità competente (sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro e revoca dell’attività). La sanzione punisce chi importa un prodotto fitosanitario regolarmente registrato ed etichettato in un altro Stato membro, sostituendo la formulazione contenuta nella confezione, con sostanze attive non corrispondenti a quanto indicato in etichetta. La norma intende contrastare il commercio illegale di fitofarmaci tramite il quale si utilizzano confezioni di prodotti regolarmente autorizzati in altri paesi sostituendo il contenuto con formulazioni contenenti sostanze attive non autorizzate in Italia.

Ancora, viene sanzionato il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo del fitofarmaco, nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta stabilite dal ministero della Salute (sanzione amministrativa da 35.000 a 100.000 euro). La sanzione punisce gli agricoltori ed i contoterzisti e chiunque effettui un trattamento fitosanitario senza rispettare rigorosamente le modalità di impiego del fitofarmaco riportate in etichetta, incluso il rispetto delle indicazioni relative all’adozione dei Dispositivi di Protezione Individuali impiegati per ridurre i rischi relativi alla salute dell’operatore che effettua il trattamento.

In tutti questi casi il decreto legislativo prevede che, in aggiunta al pagamento, sia disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito e, quindi, può essere disposto, dall’organo ispettivo,  il ritiro del patentino per l’acquisto e l’impiego dei fitofarmaci.

Puniti pure la vendita, distribuzione, immagazzinamento,  smaltimento delle scorte esistenti dei fitofarmaci violando i termini e le modalità stabilite dall’Autorità competente (sanzione amministrativa da 20.000 a 35.000 euro) e l’impiego delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari in violazione del periodo di tolleranza stabilito dal Ministero della salute (sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro).  In questi casi è prevista, oltre al pagamento della multa, la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito (ad es. sospensione del patentino).

Viene, infine, sanzionato il mancato rispetto da parte degli utilizzatori dell’obbligo di conservare correttamente i fitofarmaci secondo le indicazioni riportate in etichetta (sanzione amministrativa da 1000 a 6.500 euro). Il mancato rispetto dell’obbligo da parte dei fabbricanti, fornitori, distributori, importatori ed esportatori di fitofarmaci di tenuta e compilazione per 5 anni del registro con annotazione della movimentazione di tali prodotti di cui all’art. 67 del reg. CE1107/2009 è sanzionato poi con il pagamento da 3000 a 10.000 euro.

 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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