il Punto Coldiretti

Nitrati, dal Tar dell’Umbria una sentenza che fa discutere

Fa discutere la sentenza del Tar di Perugia del 10 novembre 2011 con la quale è stato rigettato il ricorso promosso da alcune imprese agricole contro la delibera della Giunta Regionale n. 1330 del 28 settembre 2010 (vedi B.U.R.U. n. 51 del 3 novembre 2010), avente ad oggetto: “Dgr n. 393 dell’8 marzo 2010 concernente ‘Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Petrignano di Assisi: riadeguamento della perimetrazione e nuovo programma di azione – Modifiche”.

La controversia è sorta in merito alla situazione di inquinamento ambientale del comprensorio suinicolo ubicato prevalentemente nel territorio dei Comuni di Bettona, Bastia Umbra e Cannara e ai provvedimenti adottati per farvi fronte, concernenti il funzionamento dell’impianto di trattamento dei reflui zootecnici di Passaggio di Bettona che hanno comportato l’adozione di misure restrittive imposte agli allevatori.

L’Arpa Umbria ha rilevato la gravità della situazione ambientale del comprensorio suinicolo; dopo la chiusura dell’impianto di Passaggio di Bettona e l’avvio di un’indagine penale, la Regione ha avviato una serie di accertamenti conoscitivi in ordine alla situazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, dettagliandone il monitoraggio; l’Arpa ha evidenziato una situazione di contaminazione grave con “punte” nell’area immediatamente a nord dell’impianto per le specie azotate (nitrati), che lasciava presagire un fenomeno di accumulo di tali sostanze negli acquiferi sottostanti (in quanto l’area si trova, da un punto di vista idrogeologico, “sottogradiente piezometrico”), ed una contaminazione da coliformi, enterococchi ed escherichia coli correlata alle più elevate concentrazioni di nitrati.

In seguito ad un incontro con il Ministero dell’ambiente si è convenuto di ridefinire, a titolo cautelativo, la perimetrazione della Zvn, di introdurre in un’area ristretta limiti più restrittivi alle concentrazioni di azoto e di incentivare un uso consapevole dei suoli agricoli.

Oltretutto, l’Autorità di Bacino del Tevere aveva incluso, nel Piano di gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva 2000/60/CE. Pertanto, le Regioni, nelle zone in cui si riscontrano, nelle acque di falda, concentrazioni di nitrati superiori a 150 mg/l, hanno l’obbligo di introdurre nei programmi di azione, norme più restrittive di quelle contenute nel Codice della Buona Pratica Agricola. In particolare, é prevista una riduzione pari al 30%, del carico di azoto totale riferito al fabbisogno colturale individuato nel Codice e comunque una soglia massima di 130 Kg/ha, nonché la possibilità di stabilire un termine per l’eliminazione di qualsiasi apporto al terreno di nitrati in forma organica.

A marzo del 2010, l’Arpa ha effettuato una campagna di monitoraggio volta a verificare lo stato delle falde idriche, per valutare l’efficacia del programma di azione  rilevando, in più punti, valori di concentrazione di nitrati superiori a 150 mg/l. Sono state introdotte, pertanto,  prescrizioni più restrittive.

In particolare, l’area della Zvn è stata ampliata e sono state individuate due fasce – “A” (area ristretta) e “B (area intermedia) – sottoposte a particolare protezione in ragione del diverso livello di azoto riscontrato; in tali fasce è stato introdotto il divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti dei suini e, nella sola fascia A, è stata imposta la riduzione del 30% del carico di azoto, che comunque non deve essere superiore a 170 Kg/ha, come già stabilito per tutta la Zvn. Le imprese agricole interessate. che esercitano attività zootecnica ed agricola su aree comprese nella Zvn, hanno avviato un ricorso contro la Regione Umbria, impugnando le prescrizioni della D.G.R. 1331/2010.

Il Tar ha osservato, anzitutto, come l’aspetto centrale della questione sia la proporzionalità e la logicità o coerenza interna di dette misure, alla luce degli accertamenti effettuati. La tesi delle imprese ricorrenti è incentrata sulla mancanza di consequenzialità tra risultanze tecnico-scientifiche presupposte, e contenuto delle misure contestate (in sostanza, sarebbe ingiustificato l’aver attribuito la contaminazione da azoto organico all’utilizzazione agronomica di effluenti suini); e considera sostanzialmente irrilevanti le vicende pregresse della zona e gli accertamenti effettuati in precedenza.

Secondo il Tar occorre però sottolineare che la relazione dell’Arpa dell’aprile 2010 evidenzia, come dato certo, una situazione di peggioramento qualitativo della acque sotterranee rispetto a quella rilevata nella precedente campagna di misurazioni effettuata nell’estate 2009. In altri termini, il ridimensionamento della sorgente attiva di inquinamento sembra dovuto soprattutto alla riduzione temporanea delle attività zootecniche, e non all’efficacia del programma d’azione adottato con la D.G.R. 2052/2005.

Visto il contesto, caratterizzato da un peggioramento della situazione dei corpi idrici, nonostante l’attuazione del primo programma d’azione, secondo il Tar è logico che la Regione  sia intervenuta in modo più rapido ed incisivo. Il principio di precauzione giustificava, infatti,  l’allargamento della Zvn e l’introduzione di misure più restrittive per le attività agricole e zootecniche, anche in mancanza di una prova diretta del fatto che il rilascio di inquinanti dai terreni non fosse diminuito nella quantità auspicata.

Quanto al contenuto delle misure adottate, per il Tar non sembra illogico o sproporzionato che la nuova perimetrazione non sia stata strettamente correlata ai punti di prelievo nei quali l’Arpa aveva riscontrato il superamento della soglia di 150 mg/l. In sostanza, in considerazione di dette caratteristiche oggettive della zona e del reticolo idrografico, il principio di precauzione ben consentiva di estendere la perimetrazione. Inoltre, la ricomprensione dei concimi sintetici nel limite massimo di azoto utilizzabile per le coltivazione è apparsa tutt’altro che irragionevole in quanto la misura avrebbe come fine quello di preservare le falde da una eccessiva concentrazione di inquinanti, e quindi ben può risultare priva di rilevanza la fonte di provenienza dei nitrati.

A fronte del rilievo effettuato dalle imprese agricole ricorrenti circa l‘illogicità e la non sotenibilità economica della combinazione della prescrizione relativa al carico massimo di azoto con quella del divieto di fertirrigazione con effluenti suini (applicabile alle zone A e B), il Tar ha rilevato come ciò non precluda – come lamentano le ricorrenti – il commercio del concime organico da esse prodotte, né comunque ne impedisce l’utilizzazione in aree diverse della Zvn ed in zone esterne ad essa.

Il Tar ammette che tali misure restrittive contraddicono la legislazione vigente volta a promuovere l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. La misura combinata – oltre a rendere meno economico l’allevamento dei suini nella zona, che non si può giovare degli effluenti suini per concimare (nelle zone A e B) la coltivazione di mais destinata all’alimentazione dei suini stessi – potrebbe risultare una diseconomia anche dal punto di vista del “bilancio ambientale” complessivo degli impatti legati alla zootecnia.

Tuttavia, il Tribunale amministrativo considera che proprio gli allevamenti suinicoli sono all’origine della problematiche ambientali nella zona; che i moderni concimi chimici sono formulati al fine di consentire un lento rilascio delle sostanze nel suolo per evitare, o quanto meno ridurre i fenomeni negativi di infiltrazione nella falda; e che, quindi, la compressione della libertà di iniziativa economica, sotto il profilo della limitazione delle sinergie produttive, e la conseguente ridotta razionalità nella organizzazione del ciclo produttivo, appaiono giustificate dalla preminente esigenza di tutela ambientale di fronte a fenomeni di grave inquinamento.

La sentenza in oggetto, desta molte perplessità per la drasticità delle conclusioni dovute ad un approccio, adottato a livello tecnico, per risolvere il problema dell’inquinamento da nitrati assolutamente discutibile, in quanto non  distribuisce il peso dei vincoli in misura proporzionale tra le diverse fonti di inquinamento. Infatti, nella fase istruttoria sono stati  trascurati, del tutto, gli effetti derivanti dalla depurazione civile e dagli scarichi industriali, responsabili, in prevalenza, dell’impatto ambientale dell’azoto attribuendo, ingiustamente ed a priori, la sola responsabilità dello stato di contaminazione delle acque, all’esercizio dell’attività di allevamento..

Il caso in esame, evidenzia l’importanza che le misure dei Piani di Sviluppo Rurale supportino adeguatamente gli allevamenti nella misura in cui prescrizioni molto restrittive possano comportare delle perdite di reddito per le imprese agricole  in quanto  è necessario che la direttiva nitrati non si traduca in un ulteriore fattore di rischio per la sopravvivenza sul mercato della zootecnia italiana.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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