il Punto Coldiretti

No alla tariffa idrica senza depuratore, si studia il piano rimborsi

Niente tariffa idrica se manca il depuratore. La sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 10 ottobre 2008 ha dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni di legge in materia di tariffa del servizio idrico integrato, nella parte in cui prevedono che la quota riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è sempre dovuta da parte degli utenti, anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi (art. 14 della L.36/94 – legge Galli, poi sostituito dall’art. 155 del D.Lgs.152/06 –Codice ambientale).

Ai sensi della legge Galli, ripresa successivamente dal Codice ambientale, la tariffa del servizio idrico integrato costituisce un corrispettivo del servizio reso, comprensivo delle fasi di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione della acque reflue. Essa, applicata e riscossa dal gestore del servizio, è determinata sulla base della tariffa di riferimento, elaborata con l’applicazione del metodo normalizzato di cui ad un apposito decreto ministeriale (1 agosto 1996).

La Corte Costituzionale ha, finalmente, messo fine ad una annosa disputa, affermando l’accertata volontà del Legislatore di costruire anche la quota di tariffa del servizio di depurazione come corrispettivo di un servizio obbligatorio.

La portata di questa pronuncia risulta ora definitivamente consolidata dalla Corte dei Conti (sezione Campania, delibera n. 24/2008/par), che, modificando i propri orientamenti precedenti, ha affermato l’efficacia retroattiva – dall’anno 2000 – della sentenza del giudice costituzionale, facendo salvo il limite del giudicato e delle situazioni giuridiche divenute irrevocabili e ne ha esteso gli effetti anche alla quota di tariffa relativa alla fognatura, non più dovuta nel caso di utenze non allacciate (e non solo nel caso in cui le utenze siano ubicate in zone prive di depuratore).

Infatti, per il giudice contabile, non soltanto le disposizioni incostituzionali non hanno più alcuna possibilità di applicazione e la quota di tariffa non è dovuta in difetto di erogazione del servizio da parte dell’ente pubblico (quindi sia nei casi di impianto inesistente che di malfunzionamento), ma, addirittura, le conclusioni della Corte Costituzionale valgono per il servizio di fognatura.

Alla luce di queste affermazioni risulta, perciò, possibile costruire ipotesi di rimborso di quanto, indebitamente, versato. Come hanno ben evidenziato le Associazioni per la difesa dei consumatori, è aperta, per gli utenti, la via a:
• la sospensione di richieste di futuro pagamento, effettuate dall’ente erogatore del servizio non reso;
• la restituzione delle somme versate in base a detto titolo, anche se rappresentano solo una voce tra le molteplici che formano la tariffa;
• la richiesta di restituzione degli interessi maturati su tali somme, al tasso legale;
• la richiesta, all’ente deputato della riscossione del tributo, di sospendere ogni pratica di recupero creditizio, in quanto illegittima alla luce della natura contrattuale e non tributaria delle somme dovute per la tariffa.

E’ ragionevole ritenere che il diritto alla restituzione si prescriva in dieci anni, decorrenti, secondo un consolidato orientamento, dal giorno del pagamento e non da quello in cui viene dichiarata l’incostituzionalità delle relative disposizioni di legge. Si avvisa che risulta già predisposta una modulistica utilizzabile a tali fini.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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