il Punto Coldiretti

No alle ordinanze di abbattimento degli alberi se manca il pericolo

Ogni provvedimento della pubblica amministrazione che disponga l’abbattimento di alberi deve essere adeguatamente motivato. Il Tribunale amministrativo del Lazio, con sentenza n. 7981 del 17.11.2011, ha, giustamente, annullato un’assurda ordinanza comunale che ordinava ad un privato l’abbattimento di ben settanta querce ubicate su una piccola strada, interessata da uno scarso traffico di veicoli e puramente locale, per dichiarate necessità contingibili e urgenti di tutela della incolumità pubblica, che in realtà non erano esistenti.

Ebbene, dell’effettiva pericolosità delle querce non vi era traccia nella motivazione dell’ordinanza, che si limitava a rinviare a un verbale di sopralluogo nel quale l’amministrazione aveva, esclusivamente, proceduto all’esatta individuazione e alla segnalazione fisica delle querce delle quali aveva ritenuto necessario disporre l’abbattimento senza, tra l’altro, avere preventivamente invitato il proprietario degli alberi in questione ad essere presente al relativo sopralluogo, partecipazione che gli era riconosciuta per legge.

La pericolosità che l’amministrazione comunale riteneva sussistere, ma non provata da un adeguato accertamento tecnico, riguardava, da un lato, l’inclinazione delle querce verso la carreggiata stradale e, dall’altro, la collocazione in curva di alcune delle stesse; circostanze, che si ritenevano esistenti da lungo tempo in considerazione dell’età delle piante.

Infatti, dalla conformazione del tragitto stradale in questione, il giudice amministrativo ha evidenziato che si trattava di querce centenarie e che, pertanto, insistevano da tempo sul terreno, tanto è vero che la stessa strada era stata realizzata seguendo il percorso segnato dalla presenza di tali alberi, quindi, ciò dimostrava che la situazione persisteva immutata da tempo.

Il Sindaco avrebbe potuto emanare un’ordinanza contingibile e urgente per disporre l’abbattimento degli alberi, solo nel caso di situazioni nuove di pericolo per la pubblica o privata incolumità, nonché per la tutela della salute pubblica, ipotesi che, invece, non ricorrevano.

Inoltre, neppure era valida l’argomentazione svolta dalla difesa dell’amministrazione comunale che, per giustificare, ulteriormente, l’adozione dell’ordinanza di abbattimento degli alberi, richiamava una norma del codice della strada che impone una distanza minima di sei metri delle alberature dal ciglio delle strade extraurbane. Tale disposizione, infatti, non poteva essere applicata, considerando che gli alberi secolari erano preesistenti all’entrata in vigore della stessa.

Pertanto, il giudice amministrativo, con l’annullamento dell’illegittimo provvedimento, esonerava il proprietario delle querce secolari dal provvedere all’ingiusto obbligo di abbattimento  delle stesse.

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