il Punto Coldiretti

No all’impiego di nuove tecniche di miglioramento genetico in agricoltura

Nel corso dell’audizione informale presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, si è discussa la proposta di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, con specifico riferimento agli aspetti relativi alla cisgenetica.

Coldiretti ha avuto l’occasione di ribadire, pur accogliendo positivamente l’attenzione manifestata nella proposta di legge (C. 302 Fiorio) per il settore biologico, la propria contrarietà all’impiego delle nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale (NBTs) in agricoltura.

Con specifico riguardo all’art. 8, comma 4 della proposta di legge, l’espressione tecniche di ingegneria genetica è tale da consentire il riferimento al settore della biotecnologia moderna, in cui rientrano gli Ogm ma anche le nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale (NBTs) che, invece, si vorrebbero tener fuori dalla disciplina della direttiva (CE) 2001/18 sugli Ogm.

Ma questa direttiva non si occupa soltanto del prodotto, l’Ogm appunto, ma anche del procedimento necessario per ottenerlo. Queste tecniche, le NBTs, renderebbero estremamente complesso distinguere il procedimento tecnologico da quello biologico, entrambi impiegati nell’attività di selezione naturale, con la difficoltà di individuare il titolare del diritto di sfruttamento dei risultati.

Questo aspetto rileva soprattutto sotto il profilo della proprietà industriale, perché la direttiva (CE) 98/44 sulle invenzioni biotecnologiche esclude dalla brevettabilità i procedimenti essenzialmente biologici. Il fatto che le nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale prevedano l’uso della tecnologia dovrebbe portare a ritenere brevettabili tali prodotti. Tuttavia, il fatto che siano impiegate nell’ambito della selezione varietale, comporta che il riconoscimento del brevetto limiti la libertà dell’agricoltore di sfruttare semi o piante tradizionalmente impiegati nell’attività di selezione.

In ogni caso, la disciplina applicabile sarebbe quella degli Ogm proprio perché si tratta di tecniche diverse dalla selezione o dall’incrocio naturali. D’altra parte, se si ritiene che le NBTs non siano diverse dalle tecniche naturali, allora non dovrebbero essere brevettabili perché rientrerebbero nella definizione di procedimento essenzialmente biologico di cui alla direttiva 98/44.

Tuttavia, si dubita che si possa sposare questa conclusione perché esistono orientamenti scientifici che sottolineano come tali tecniche non siano in grado di garantire che l’operazione perfettamente riuscita in laboratorio non abbia, poi, ripercussioni sull’organismo modificato una volta emesso deliberatamente nell’ambiente.

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