il Punto Coldiretti

Normativa sulle ecopiazzole, ora serve chiarezza

Sembra non trovare pace la questione relativa al regime autorizzatorio delle cosiddette “ecopiazzole”, ossia dei centri definiti quali aree presidiate ed allestite per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazione omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Una questione che interessa anche gli imprenditori agricoli che possono conferire a tali centri i propri rifiuti speciali (ove) assimilati, come può accadere per gli imballaggi e i contenitori di fitosanitari opportunamente bonificati e necessitano perciò, da un lato, di una presenza capillare di tali strutture sul territorio e, dall’altro lato, di certezza giuridica in ordine al loro status.

Prima che fosse definito tramite legge il concetto di centro di raccolta, la giurisprudenza era costante nell’affermare che la raccolta dei rifiuti effettuata dai Comuni attraverso il sistema delle piazzole ecologiche necessitasse di preventiva autorizzazione regionale (mentre per i privati non si configurava alcun dubbio in ordine all’obbligo di autorizzazione). Questa posizione, però, non è mai stata accettata uniformemente, in particolar modo dai soggetti interessati.

Con il decreto dell’aprile 2008, oggi sospeso per profili di illegittimità contabile, si prevedeva che la realizzazione dei centri di raccolta comunali o intercomunali ove si svolga unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, fosse approvata dal Comune territorialmente competente, non necessitando quindi delle autorizzazioni, ordinarie e semplificate, previste dalla normativa ambientale. Ciò non significa, comunque, che tali centri non debbano essere attrezzati e gestiti in conformità ai requisiti tecnici di qualità ambientale previsti dal decreto medesimo.

A parte la possibilità che tali centri possano essere gestiti da privati, che necessità di ulteriori chiarimenti del legislatore, con la sospensione del decreto si ricade necessariamente in un regime confuso, che potrebbe astrattamente legittimare tanto l’esistenza di ecopiazzole non autorizzate come l’esatto contrario.

In un simile scenario è intervenuta la Corte Costituzionale affermando che la disciplina delle isole ecologiche comunali non è subordinata al regime autorizzatorio previsto dalla normativa ambientale per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. La Suprema Corte aggiunge, inoltre, che si tratta di una previsione che non contrasta con il diritto comunitario perché la nuova direttiva rifiuti tende a configurare l’esistenza di un deposito preliminare in fase di raccolta, diverso dal deposito per il quale è prevista, invece, una apposita autorizzazione.

Un proliferare ordinato di centri di raccolta sull’intero territorio nazionale non può che incoraggiare la raccolta differenziata e favorire la sottoscrizione di convenzioni con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, indispensabili per fruire delle recenti semplificazioni introdotte per il settore agricolo, quali:

• la non iscrizione all’Albo per chi effettua il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 chili o litri al giorno come attività integrante ed accessoria dell’organizzazione d’impresa, volto al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;

• il mancato obbligo del formulario per il trasporto per i rifiuti speciali agricoli ed agro industriali effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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