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Nuova circolare sul Sistri, ecco come cambiano le norme

A seguito della definitiva approvazione delle nuove disposizioni sul Sistri, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito internet la nuova circolare di chiarimento. Il documento contiene una serie di criteri per la corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (Sistri), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013).

La circolare sostituisce la prima nota esplicativa, pubblicata nelle more della conversione del decreto legge. Nel documento, oltre ad alcune premesse di carattere generale, sono definiti, in particolare, i soggetti obbligati ad aderire al Sistri, i termini di inizio dell’operatività del sistema, le modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al Sistri e obblighi dei soggetti non iscritti al Sistri. Vengono anche forniti chiarimenti sul regime transitorio e l’applicazione delle sanzioni e sulle modalità di adesione volontaria.

Per quanto di interesse per il settore agricolo, in via generale, l’articolo 11del D.L. n.101/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 125/2013, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per i seguenti soggetti.
“Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”. La circolare precisa che sono esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese;
“Gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
“Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”; 
“I nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”, vale a dire i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti.

La norma non contempla l’obbligo di adesione per: i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi. Questi ultimi soggetti possono aderire al Sistri su base volontaria. In tale ipotesi, l’impresa deve comunicare espressamente tale volontà utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito Sistri. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

Secondo quanto previsto dal decreto legge, con uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente, sentiti il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità.
L’operatività del Sistri è articolata in diverse fasi. La prima fase è iniziata il 1° ottobre 2013 e riguarda la seguente serie di soggetti: gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (la circolare precisa che con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale” deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto alla decorrenza del 3 marzo 2014); gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni, dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del Sistri per le seguenti categorie: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n.152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.

Con riferimento alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al Sistri e obblighi dei soggetti non iscritti al Sistri, la circolare ministeriale rinvia alle procedure previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al Sistri, adempiono ai propri obblighi con le seguenti modalità.

I produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda Sistri – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda Sistri – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda Sistri – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni.

Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.
 
In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili. 

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al Sistri o per i quali il Sistri non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al Sistri o per i quali il Sistri non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.

La circolare, da ultimo, chiarisce il regime transitorio e l’applicabilità delle sanzioni, precisando che per i primi dieci mesi di operatività del Sistri, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del Sistri.  Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni.

Pertanto,  come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il Sistri venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006.  In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del Sistri, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del Sistri (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al Sistri).  La circolare precisa, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.

Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al Sistri (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti Sistri e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013).

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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