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Nuova Pac e cambiamenti climatici, più attenzione alla gestione del suolo

Un miglioramento dell’uso e della gestione del suolo può aumentare e mantenere maggiori stock di carbonio attraverso l’immagazzinamento dello stesso attraverso varie pratiche (es. residui vegetali e letame), così come la riduzione della quantità di anidride carbonica rilasciata dal suolo con la respirazione. Nell’ambito delle strategie di  mitigazione dei cambiamenti climatici, quindi, il suolo riveste un importanza particolare, rappresentando una riserva fondamentale di carbonio a livello globale.

La quantità totale di carbonio contenuta in questo "sink" è, infatti, stimabile in circa d1500 miliardi di tonnellate sotto forma di sostanza organica e, proprio in considerazione di questo contributo, da tempo la Pac, attraverso la condizionalità, promuove pratiche agricole ecocompatibili. Tuttavia, nell’ambito della recente riforma, l’obiettivo clima risulta ulteriormente rafforzato, andando a definire, nell’ambito delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Bcaa), specifiche misure sul tema "suolo e stock di carbonio" che riguardano copertura minima del suolo, gestione minima delle terre e mantenimento della sostanza organica.

Si fa riferimento, ad esempio, alla norma, contenuta nel nuovo Dm condizionalità n. 180 del 23 gennaio 2015 e denominata Bcaa 4, che consiste nell’obbligo di mantenere una copertura vegetale naturale o seminata tutto l’anno (seminativi) o in intervalli specifici (tutti i terreni), con un’azione ad elevata efficacia anti-erosiva e quindi di protezione rispetto alla crescente perdita di suolo. Allo stesso specifico obiettivo concorre una seconda norma, inclusa nel decreto come Bcaa 5, che prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, il divieto di effettuare livellamenti del terreno non autorizzati nonché la manutenzione della rete idraulica aziendale.
Un focus diretto sulla funzione del suolo quale riserva di carbonio è rappresentato da una terza norma (Bcaa 6), che prevede di mantenere il livello di sostanza organica tramite pratiche adeguate, ovvero il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Va rilevato come, in generale, nel corso degli anni, il contributo della condizionalità alla mitigazione climatica sia stato già rilevante, specie grazie all’introduzione delle pratiche tese a evitare il pascolamento eccessivo e la sottoutilizzazione dei pascoli (ex standard 4.6 sulla densità di bestiame minima e massima per ettaro di superficie pascolata): questo obbligo, tuttavia, nella la nuova programmazione è stato spostato in modo sinergico nella cosiddetta "attività agricola minima", nell’ambito delle disposizioni nazionali di applicazione dei pagamenti diretti.

Per quanto concerne le misure relative alle lavorazioni minime del terreno (minimum tillage e no tillage) – che, come è noto, hanno una ricaduta positiva sui contenuti di carbonio nel suolo –  queste nella nuova Pac sono state considerate proattive e remunerabili nell’ambito delle pratiche conservative proposte dai Psr, per cui non previste in condizionalità. Tuttavia, la già citata Bcaa 4 del DM n. 180/2015 dispone, per tutti i terreni con fenomeni erosivi e in alternativa alla copertura vegetale, l’adozione di tecniche per la protezione del suolo, quali, ad esempio la discissura, la ripuntatura e il rilascio dei residui colturali, che possono avere un effetto positivo in termini di mitigazione climatica.

Anche i Criteri di gestione obbligatoria (Cgo) concorrono all’obiettivo clima: con riferimento al tema "acque", ad esempio, il Cgo 1, relativo alla protezione da nitrati da fonti agricole, dispone di utilizzare esclusivamente effluenti c.d "maturi", ovvero con il massimo potere fertilizzante e il minimo effetto inquinante, favorendo in tal modo buone pratiche agricole non inquinanti in termini di dispersione dell’azoto.

Per quanto concerne il contributo dell’agro-forestazione, si può citare la Bcaa 7 "mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio" che, pur inserendosi nell’ambito del tema principale, relativo al mantenimento del livello minimo di tutela del paesaggio, contribuisce, indirettamente, a favorire la conservazione dei sink di carbonio forestali. Inoltre, qualora identificati territorialmente e quindi specificati nelle delibere regionali di condizionalità, la non eliminazione di alberi monumentali, siepi, alberi isolati o in filari, rappresenta un ulteriore vincolo funzionale al sequestro del carbonio, in quanto, oltre a fissare anidride carbonica, questi elementi del paesaggio agrario consentono continui processi di interscambio con altre componenti ambientali circostanti.

In conclusione, le norme di condizionalità quale requisito minimo per accedere sia al pagamento di base, ma anche al greening e alle misure agro-climatico-ambientali dei Psr 2014-2020, ribadiscono l’impegno della PAC nel campo della mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, anche rispetto a quanto riportato nel Libro Bianco sui cambiamenti climatici (Mipaaf/Rete Rurale Nazionale, 2011), il contributo in termini di conservazione del carbonio, da parte del suolo, dovrà essere oggetto di valorizzazione anche nell’ambito della contabilizzazione delle attività Lulucf – Land Use Land Use Change and Forestry – in modo da riconoscere, da un lato, l’impegno dell’Unione europea e degli Stati membri nella riduzione delle emissioni nel post-Kyoto, e, dall’altro, quello degli operatori agro-forestali che, a tutt’oggi, pur potendo far riferimento ad alcune misure Pac – a cui va dato il merito di operare in “coerenza strategica” con quanto previsto dagli art. 3.3 e 3.4 del protocollo di Kyoto* –  non dispongono ancora di meccanismi in grado di valorizzare pienamente, dal punto di vista economico, il loro contributo, ad esempio, nell’ambito dei mercati volontari e/o istituzionali della Co2, stante l’impossibilità di reclamare la proprietà giuridica dei titoli di carbonio da essi prodotti, visto che, in Italia, attualmente, tutti gli assorbimenti finora contabilizzati in ambito Lulucf – gestione forestale, afforestazione (imboschimento) e riforestazione (rimboschimento) – risultano di proprietà esclusiva dello Stato.

* In base agli impegni di riduzione liberamente assunti dal Governo italiano in sede di negoziato internazionale sul clima, in relazione all’applicazione degli articoli del Protocollo di Kyoto che interessano i settori agricoli e forestale, l’Italia, nella prima fase del protocollo, ha contabilizzato tutte le misure dell’articolo 3.3 (attività di “afforestazione”, “riforestazione” e “deforestazione”) mentre, per quelle contemplate dall’articolo 3.4, si è optato per la rendicontazione della sola misura della gestione forestale. Tuttavia, più recentemente, a livello UE è stata emanata una specifica decisione sul c.d. Lulucf accounting (decisione 529/2013/EU) che, per la prima volta a livello comunitario, sancisce l’obbligatorietà della contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di carbonio delle terre coltivate e dei pascoli. La decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura («Lulucf») come primo passo verso l’inclusione di tali attività nell’impegno di riduzione delle emissioni.

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