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Nuove indicazioni sull’importazione di prodotti biologici

Nuove indicazioni operative dal Ministero riguardo alla importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell’Unione Europea, nelle more della adozione delle misure di attuazione dei regolamenti europei n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008.

L’elenco degli operatori che svolgono tale attività è aggiornato dal Mipaaf. Gli operatori inviano notifica per la categoria importatore e, contestualmente, all’Organismo di controllo prescelto. Quest’ultimo, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.

Entro e non oltre novanta giorni dalla notifica, l’Organismo di controllo provvede, in caso di esito positivo, a inviare all’importatore ed al Ministero, un apposito documento giustificativo. Il Mipaaf, previa verifica, provvede a trasmettere all’operatore, all’Organismo di controllo e alle amministrazioni interessate, il decreto di inserimento nell’elenco nazionale.

In caso di esito negativo è l’Organismo di controllo che comunica, sempre entro novanta giorni dalla notifica, sia all’operatore che al Ministero, le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo, mentre il Mipaaf comunica, sia all’operatore che alle amministrazioni interessate, le motivazioni del mancato inserimento nell’elenco.

Gli operatori già inseriti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare da Paesi terzi in equivalenza i prodotti elencati nell’allegato III del regolamento europeo n. 1235 del 2008.

Coloro che, invece, intendano importare non in equivalenza, oltre all’inserimento nell’elenco nazionale, devono chiedere specifica autorizzazione al Mipaaf. Sono predisposti i modelli di richiesta di autorizzazione e di rinnovo, che devono essere inoltrati al Ministero, il quale, previo esame della documentazione fornita, provvede al rilascio o al rifiuto dell’istanza, informandone le amministrazioni interessate e l’Organismo di controllo.

A tali fini devono essere osservate le Linee Guida appositamente predisposte. L’autorizzazione prevede, inoltre, che l’importatore comunichi al Mipaaf ed al proprio Organismo di controllo, almeno quindici giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento di ogni partita.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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