il Punto Coldiretti

Nuove norme su gestione rifiuti, caccia e fitosanitari

Nel testo del disegno di legge licenziato al Senato il 28 gennaio 2010, concernente la Legge Comunitaria 2009, sono presenti numerose nuove disposizioni in campo ambientale di particolare interesse anche per le imprese agricole.

Innanzitutto, con la normativa citata, che passerà a breve all’esame della Camera, viene parzialmente modificata la definizione di sottoprodotto, rispetto a quanto attualmente prevede il Codice Ambientale.

Con il ddl, più in particolare, si prevede che non è rifiuto ma sottoprodotto la sostanza o il bene derivante da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti: 1) è certo che la sostanza o l’oggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la sostanza o l’oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) la sostanza o l’oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; 4) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

E’ previsto, altresì, che tra i sottoprodotti rientrino, purché rispettino i requisiti precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora siano rispettate le condizioni di tracciabilità. Tali condizioni saranno appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Di rilevante interesse per le nostre imprese è anche la disposizione relativa all’utilizzo della pollina, sulla base della quale il materiale solido costituito da deiezioni e lettiere da allevamenti avicoli destinato alla combustione nel medesimo ciclo, previa autorizzazione degli Enti competenti, è soggetto alla disciplina dei sottoprodotti, se impiegato nel rispetto della disciplina relativa alle biomasse combustibili. Tale disciplina, quindi, dovrà essere conseguentemente integrata sul punto.

Nel disegno di legge sono state inserite altre due disposizioni di particolare interesse per le imprese agricole: una relativa alla riforma del decreto del Presidente della Repubblica n.290/01 in materia di fitosanitari e l’altra di modifica della legge n.157/92 in materia di attività venatoria.

Con riferimento alla materia dei fitosanitari, le norme di prossima approvazione testimoniano la volontà di riprendere il lavoro di riforma della disciplina di riferimento –  già avviato nel 2004 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali, con la partecipazione di Coldiretti – rimasto bloccato in attesa della riforma della normativa comunitaria sui fitofarmaci.

La nuova legge comunitaria prevede, quindi, che sia emanato un regolamento, entro diciotto mesi, per la modifica del citato d.p.r. n.290/01 nel rispetto delle nuove norme comunitarie (direttiva 91/414/CEE e regolamento (CE) n. 1107/2009), secondo i seguenti principi e criteri direttivi: prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per l’immissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari; rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico; ridefinire la disciplina di autorizzazione all’immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale; ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell’autorizzazione all’acquisto  ed all’impiego dei prodotti fitosanitari (c.d. patentino e relativi registri dei trattamenti effettuati).

Per quanto concerne l’attività venatoria, è stata inserita una norma che può avere riflessi positivi rispetto al problema dei danni da fauna selvatica in agricoltura, ai sensi della quale, ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio, le Regioni e le Province autonome sono obbligate, nell’approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell’arco temporale di cinque mesi compreso tra il 1º settembre ed il 31 gennaio.

Tale previsione farebbe salve le disposizioni relative all’abbattimento di selezione, ma, per l’attività venatoria ordinaria, amplierebbe anche per i cinghiali il periodo di caccia che potrebbe essere anticipato al 1° settembre invece che partire dal 1° ottobre o dal 1° novembre, come prevede attualmente l’art. 18 della legge n.157/92.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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