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Nuove regole contro il rischio alluvioni

Il 2 aprile 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 49 del 1010 che, in attuazione di una direttiva europea, disciplina la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni con l’obiettivo di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.

Finalmente questo aspetto, che è fondamentale nella gestione del territorio – insieme alla tutela del suolo ed all’assetto idrogeologico – e riveste un importante interesse per le imprese agricole, in particolare per il contributo positivo che esse possono dare nel raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale e di sicurezza, ha una sua disciplina specifica. Si tratta di norme che, comunque, non vanno a toccare quanto disposto in materia di acque, protezione civile e sistema di allertamento nazionale.

Le Autorità di Bacino distrettuali, di cui, peraltro, manca ancora la normativa di attuazione, risultando così ancora operative le Autorità di Bacino, sono chiamate a svolgere una valutazione preliminare del rischio di alluvione entro settembre 2011 per ciascun distretto idrografico.

Tale valutazione deve tenere conto anche delle conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e comprende le potenziali conseguenze negative sul territorio, sulle attività economiche e sociali, oltre che per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente ed il patrimonio culturale. In base a questa valutazione devono, poi, essere individuate le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro. Le mappe della pericolosità devono essere predisposte entro il 2013.

Uno degli aspetti di maggiore interesse risiede, comunque, nella predisposizione di piani di gestione del rischio di alluvioni, che riguardano tutti gli aspetti inerenti, dalla prevenzione al sistema di allertamento nazionale, e possono comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, coinvolgendo, da questo punto di vista, direttamente le imprese agricole.

Questi strumenti, inoltre, devono contenere, per le zone a rischio significativo, obiettivi di riduzione delle conseguenze significative attraverso l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità. I piani di gestione devono, inoltre, tenere conto di aspetti quali la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio, l’uso del territorio, la conservazione della natura. Anche gli enti territorialmente interessati si dovranno conformare alle previsioni dei piani di gestione, rispettandone le prescrizioni, per esempio, nel settore urbanistico. Questi piani devono essere ultimati e pubblicati entro il giugno del 2015.

E’ importante sottolineare, poi, che il decreto sulla gestione del rischio alluvioni prevede misure specifiche per l’informazione e la partecipazione del pubblico, tanto in fase di adozione che di aggiornamento.

Le Autorità di Bacino possono non fare la valutazione preliminare se, prima del 22 dicembre 2010, hanno stabilito di elaborare le mappe della pericolosità e del rischio ed i piani di gestione. Nel caso in cui questi strumenti siano pronti entro la medesima data ed abbiano i contenuti previsti dalla legge, possono essere utilizzati, fatto salvo quanto previsto in materia di riesame ed eventuale aggiornamento.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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