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Nuove regole per la dichiarazione delle emissioni inquinanti

Con una Circolare del 22 aprile scorso, il Ministero dell’Ambiente ha dettato nuove regole per la comunicazione delle emissioni inquinanti provenienti da grandi impianti, che sino ad ora riguardavano soltanto quelli soggetti alla normativa sull’Autorizzazione Ambientale Integrata e si svolgevano nell’ambito della comunicazione annuale MUD, nel capitolo secondo, dedicato alle emissioni.

Con queste nuove regole, dettate con modalità alquanto anomale (una circolare) e tempi decisamente ristretti (meno di dieci giorni dalla scadenza del 30 aprile), l’Italia applica il Regolamento europeo n. 166 del 2006, che istituisce un nuovo registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti, l’E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register), in sostituzione del precedente, ossia l’EPER (European pollutant emission register), che l’Italia aveva recepito con il registro INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) .

Anche se con il Regolamento comunitario l’elenco delle attività interessate dalla dichiarazione è stato ampliato, per quanto riguarda il settore agricolo le tipologie di impianti sono le medesime che erano soggette alla dichiarazione INES (i così detti impianti IPPC). Si tratta di:

 Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

 Trattamento e trasformazione destinati, alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

o materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

o materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

 Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di lire 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

 Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

 Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

o  a) 40.000 posti pollame;

o  b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

o  c) 750 posti scrofe.

 La Circolare stabilisce che la dichiarazione relativa all’anno 2007 deve essere inviata all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), entro il 30 giugno 2008. La dichiarazione deve essere inviata per via telematica collegandosi al sito: www.dichiarazioneines.it

La Circolare afferma che la dichiarazione costituisce adempimento all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 59/05Dichiarazione INES, MUD – Capitolo 2 – emissioni .

Con queste nuove disposizioni cambiano anche i contenuti della dichiarazione. Al di sopra delle soglie di capacità applicabili, ove previste, il Regolamento comunitario prevede, infatti, che il gestore di una o più attività elencate comunichi ogni anno all’Autorità Competente Nazionale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti:

  • emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all’Allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore soglia;
  • per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 t/anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 t/anno, indicando con la lettera "R" o "D" se si tratta di recupero o smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o recupero;
  • trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell’Allegato II per quantitativi superiori al valore soglia di cui all’Allegato II, colonna 1b.

Si segnalano, infine, le Linee Guida predisposte da APAT, che forniscono informazioni sui contenuti e sul formato della comunicazione, le quali, tra l’altro, precisano espressamente che le operazioni di spandimento di fanghi e letame non devono essere considerate emissione nel suolo e, perciò, non sono soggette all’obbligo di dichiarazione.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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