il Punto Coldiretti

Nuove regole per la Valutazione d’impatto ambientale

Importanti novità per le imprese agricole con le modifiche al Codice Ambientale (Decreto Legislativo n. 4 del 2008) che riscrivono la materia della Valutazione di Impatto Ambientale ossia la procedura amministrativa che mira a verificare la rilevanza potenziale degli impatti diretti ed indiretti di alcuni progetti sull’ambiente (ad esempio il suolo, l’aria, l’acqua) e sul patrimonio culturale.

Ferma restando la sottoposizione alla procedura di VIA regionale per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline, 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe, ecco un elenco di impianti di interesse agricolo che rientrano tra quelli per cui la VIA regionale è obbligatoria nel caso di interventi o opere di nuova realizzazione ubicati, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, oppure quando l’autorità competente lo ritenga opportuno a seguito di verifica di assoggettabilità di livello regionale:

·     il cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

·     l’iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, la deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

·     gli impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;

·     i progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari,

·     la piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

·     i progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari;

·     gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 mw;

·     gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

·     gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

La verifica di assoggettabilità è diretta a valutare la necessità o meno di effettuare l’intera procedura di valutazione ambientale, considerando i possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente.

Qualora tali progetti ricadano all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Variazioni nei valori di soglia possono essere determinate anche dalle Regioni e dalle Province autonome con un incremento nella misura massima del trenta per cento o un loro decremento; e,  laddove i progetti non ricadono, neppure parzialmente, in aree naturali protette, possono essere determinati criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

E’ importante sottolineare che la nuova formulazione del Codice Ambientale prevede che siano a carico del proponente non soltanto i costi per la produzione dei documenti necessari allo svolgimento della procedura, ma anche quelli sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo. Le tariffe verranno determinate a livello nazionale e regionale, a seconda della competenza in ordine alla valutazione ambientale.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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