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Nuove regole per le emissioni in atmosfera

Con la pubblicazione del nuovo decreto correttivo al Codice ambientale (d.lgs. n. 128/2010), sono entrate in vigore, il 26 agosto 2010, nuove norme in materia di emissioni in atmosfera. Tra le novità principali si segnala quella relativa al regime autorizzativo. Innanzitutto, è importante notare che la nozione di impianto è stata sostituita da quella di stabilimento, riferibile ad un complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività. Sussiste, come è noto, un obbligo generale di autorizzazione (ordinaria) alle emissioni in atmosfera per quegli stabilimenti che producono emissioni. A tale principio generale fanno, però, da corollario alcune eccezioni, tra cui, in particolare, gli impianti e le attività in deroga, che ricomprendono attività di interesse agricolo, come, ad esempio, gli allevamenti , la molitura di cereali, la trasformazione lattiero-casearia, entro determinate soglie, ove previste.

Queste semplificazioni riguardano il regime di comunicazione eventuale e quello di autorizzazione generale (art. 272, d.lgs. n. 152/2006, come modificato). La comunicazione eventuale consiste, sostanzialmente, nella possibilità, per l’autorità competente, di prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività espressamente elencati (parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006), comunichino, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività. Se l’autorità competente non ritiene di provvedere, gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente questi impianti ed attività non sono soggetti ad alcuna autorizzazione.

L’autorizzazione generale, prevede, invece, che l’autorità competente possa, in generale, e debba, per le categorie individuate espressamente (parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006), adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli ed alle quali i gestori hanno l’obbligo di aderire.

L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione. In entrambi i casi, al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali, necessarie per l’ottenimento delle semplificazioni, si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. Inoltre, laddove siano presenti sia gli impianti e le attività inclusi negli elenchi, che impianti ed attività esclusi da questi, la semplificazione riguarda, ovviamente, solo i primi, mentre per i secondi è necessario procedere con l’autorizzazione ordinaria.

In generale, in virtù delle modifiche introdotte, il numero degli impianti e delle attività che possono beneficiare di questo regime, è aumentato, in quanto sono state aggiunte nuove categorie. In particolare, in materia di allevamenti, con le modifiche introdotte, si è passati ad un parametro espresso in numero di capi (per categoria animale) potenzialmente presenti in allevamenti effettuati in ambienti confinati, a cui spesso è correlato, per singola categoria, un valore espresso in termini di peso medio vivo.

Fino a determinate soglie è possibile ottenere la semplificazione maggiore, ossia la comunicazione eventuale, per soglie più elevate si ricade nel regime di autorizzazione generale ed al superamento di tali soglie, si ricade nel regime di autorizzazione ordinaria oppure, ove previsto, in quello di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che ricomprende anche la gestione ed il controllo delle emissioni in atmosfera e riguarda, essenzialmente, gli allevamenti avicoli e suinicoli. Gli allevamenti condotti in ambienti non confinati ricadono, invece, tutti nel regime di comunicazione eventuale.

Si rammenta come il sistema precedente alle modifiche prevedesse, invece, un legame tra il parametro del peso vivo medio, stabilito per categorie di animali allevate, ed il terreno disponibile, sul quale si esercitasse attività di utilizzazione agronomica degli effluenti, in conformità alle normative in vigore in materia. Nel caso in cui non si rientrasse in questo parametro, si ricadeva gioco forza, nel regime di autorizzazione ordinaria, oppure in quello di AIA. Un simile sistema aveva creato molti problemi, soprattutto alle imprese non dotate di quantitativi di terreno sufficiente.

Il processo che ha condotto ha tali modifiche ha generato notevole preoccupazione, perché le prime versioni dello schema di decreto non garantivano alcuna equivalenza, negli effetti pratici, con quanto precedentemente sancito, determinando una discontinuità inadeguata sia alla qualità che alla quantità di emissioni apportate dalle imprese zootecniche, oltre che un ingiustificato aggravio in termini di oneri economici e burocratici per imprese caratterizzate da emissioni scarsamente significative. Perciò, la Confederazione ha proposto di elevare le soglie indicate, per garantire ad imprese zootecniche di medio-piccola consistenza, caratterizzate da un impatto ambientale scarsamente rilevante, di beneficiare delle semplificazioni maggiori ed a quelle di media consistenza, caratterizzate da un ridotto impatto ambientale, di usufruire del regime di autorizzazione generale.

In materia di regime transitorio, per quegli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice ambientale, ossia il  29 aprile 2006, che ricadono nel suo campo applicazione in materia di emissioni in atmosfera, ma non ricadevano in quello precedente (d.P.R. n. 303/1988), come, ad esempio, gli impianti di essicazione di cereali e semi, la data dell’adeguamento è prevista per il 1° settembre 2013 (con presentazione della domanda al 31 luglio 2012).

Anche in questo caso, le precedenti versioni dello schema di decreto destavano una certa preoccupazione in quanto si intendeva far retrocedere, inspiegabilmente, tale data al 31 dicembre 2011 (con presentazione della domanda al 31 dicembre 2010). Per questo, la Coldiretti ha operato per restituire certezza giuridica alle imprese agricole interessate evitando di andare ad incidere, in un momento di crisi economica importante, sulle strategie di innovazione e sviluppo che ogni organizzazione ha il diritto di programmare, sulla base di un quadro giuridico certo e chiaro.

Si vuole segnalare, infine, che – grazie al lavoro svolto dalla Coldiretti – sono state mantenute ed ampliate previsioni che consentono alle associazioni di categoria di fornire indicazioni per l’aggiornamento e l’integrazione degli elenchi di attività ed impianti che possono beneficiare del regime semplificato di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, oltre a garantire la partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di aggiornamento dell’elenco delle biomasse combustibili.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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