il Punto Coldiretti

Nuove regole per le macchine irroratrici di agrofarmaci

L’Unione Europea, nell’ambito della riforma della legislazione sui fitofarmaci, ha adottato norme specifiche riguardo alle macchine per l’irrorazione di agrofarmaci che vanno a modificare la direttiva 2006/42/CE.

Nell’ambito di tale tipologia di macchine sono ricomprese quelle semoventi, trainate, montate sui veicoli, semimontate, aerotrasportate e fisse, che possono essere utilizzate a fini professionali o non professionali, comprese quelle portatili e tenute a mano, motorizzate o azionate manualmente, munite di camera di pressione.

Comunque, la nuova disciplina legislativa riguarda esclusivamente le macchine per l’applicazione di agrofarmaci rientranti nella definizione di prodotti fitosanitari così come prevista dal regolamento sulla commercializzazione degli stessi (si veda Il punto del 26/10/2009, Nuove regole UE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari).

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l’applicazione degli agrofarmaci sono determinanti ai fini della riduzione degli effetti nocivi di queste sostanze per la salute umana e l’ambiente. Per ciò, la direttiva quadro introduce prescrizioni relative alle ispezioni e alla manutenzione cui devono essere sottoposte le attrezzature per l’applicazione di agrofarmaci già utilizzate dagli operatori professionali.

Inoltre, con queste modifiche, l’Unione Europea introduce i requisiti essenziali di protezione dell’ambiente applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l’applicazione di agrofarmaci, assicurando la coerenza con  la direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione. Vengono disciplinati i requisiti essenziali che le macchine devono rispettare prima di essere immesse sul mercato e/o messe in servizio; mentre spetta alle organizzazioni europee di normalizzazione il compito di elaborare le norme tecniche specifiche per le diverse categorie di macchine, alle quali i costruttori si devono conformare.

La direttiva prevede che se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della nuova normativa, seppure provvista dal marchio CE, accompagnata dalla opportuna dichiarazione di conformità ed utilizzata conformemente alla sua destinazione, rischi di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici, dei beni o dell’ambiente, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti utili al ritiro dal mercato, vietarne l’immissione e/o la messa in servizi  oppure limitarne la libera circolazione.

Inoltre, il fabbricante di una macchina per l’applicazione di agrofarmaci, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell’ambiente ai agrofarmaci, in conformità con la procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali. Le macchine per l’applicazione di agro farmaci, infatti, devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un’esposizione non intenzionale dell’ambiente ai agrofarmaci.

Infine, nelle istruzioni per l’uso delle macchine devono figurare  alcune indicazioni quali:
a) le precauzioni da prendere durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell’ambiente;

b) le condizioni dettagliate d’uso per i diversi ambienti operativi previsti, comprese le corrispondenti predisposizioni e regolazioni richieste per assicurare la deposizione dei agrofarmaci nelle zone bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del caso, per assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione omogenea degli agrofarmaci;

c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a cestello e degli altri filtri che possono essere utilizzati con la macchina;

d) la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi per la sostituzione delle parti soggette ad usura che influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli, i filtri a cestello e gli altri filtri;

e) le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera, della preparazione per l’inverno e degli altri controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento della macchina;

f) i tipi di agrofarmaco che possono provocare anomalie nel funzionamento della macchina;

g) l’indicazione che l’operatore dovrebbe tenere aggiornato il nome del agrofarmaco in uso nel supporto specifico;

h) il collegamento e l’uso di attrezzature e di accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere;

i) l’indicazione che la macchina può essere soggetta ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi designati;

j) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a controllo per assicurarne il corretto funzionamento;

k) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di misurazione.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi