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Nuove regole Ue sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

La riforma legislativa approvata il 24 settembre dall’Ue in materia di prodotti fitosanitari, risponde all’esigenza di adeguare il quadro normativo all’evoluzione che l’agricoltura ha avuto negli ultimi anni con il fine di garantire una sempre maggiore sostenibilità sul piano ambientale delle tecniche produttive adottate dal settore.

Secondo il nuovo regolamento di disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che sostituirà la dir. 91/414/CEE, con tale termine si indicano quei prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

– proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti;
– influire sui processi vitali dei vegetali;
– conservare i prodotti vegetali;
– distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati
– frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali

Le nuove norme che entreranno in vigore intendono garantire un livello più alto di tutela della salute umana e dell’ambiente basandosi su criteri scientifici e di valutazione dei rischi connessi all’uso di tali sostanze rendendo più rigorose le procedure autorizzative già attualmente previste dalla dir. 91/414/CEE per l’immissione sul mercato di tali sostanze attive.

Si intende favorire, inoltre, attraverso l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento per aree omogenee, la creazione di un mercato unico dei prodotti fitosanitari aumentando il livello di armonizzazione delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio e limitare il rischio che alimenti prodotti fuori dall’Ue, ottenuti con sostanze vietate dalla legislazione comunitaria, entrino sul mercato europeo.

Inoltre, si affronta in modo più incisivo il problema degli usi minori che interessa moltissimo l’agricoltura dei paesi mediterranei. A riguardo, il regolamento prevede che il titolare dell’autorizzazione, gli organismi ufficiali o scientifici che si occupano di attività agricole, le Organizzazioni professionali agricole possono chiedere che l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario già registrato nello Stato membro, sia estesa per usi minori non ancora coperti da autorizzazione.

Tale norma è finalizzata a tutelare la sopravvivenza di quelle colture che pur rappresentando in termini quantitativi delle realtà produttive meno importanti, in termini economici, meritano, tuttavia, di essere protette in quanto in alcune aree rurali costituiscono una fonte di reddito significativa (si pensi ad es. ad alcune produzioni ortofrutticole tipiche del nostro paese come il basilico e le nocciole).

La proposta di regolamento introduce due novità che determineranno una significativa modifica nella procedura autorizzativa attualmente in vigore, quali l’introduzione dei criteri per l’esclusione delle sostanze attive (cut-off criteria) e la valutazione comparativa degli agrofarmaci (comparative assessment).

I cut off criteria sono criteri di esclusione da applicare in fase prevalutativa delle sostanze attive per cui si richiede l’autorizzazione all’immissione in commercio, basati su alcune proprietà intrinseche delle stesse sostanze. Il loro utilizzo non tiene in considerazione l’attenuazione del rischio dovuta alle buone pratiche utilizzate dall’operatore al momento del trattamento (ad es. impiego di dispositivi di protezione individuali, impiego del prodotto secondo le buone prassi agronomiche) né la disponibilità di soluzioni alternative per la protezione delle colture.

Pertanto, al fine di stabilire se una sostanza attiva possa o meno essere immessa in commercio, l’Ue ricorrerà come metodo di selezione unicamente ai cut off criteria in sostituzione della procedura di valutazione del rischio delle sostanze attive attualmente prevista dalla dir. 91/414/CEE. Secondo una prima proiezione dello scenario futuro, ciò comporterà la perdita di alcune  sostanze presenti precedentemente sul mercato con una stima ancora complessa sugli usi che resteranno consentiti.

Coldiretti si è fortemente impegnata a Bruxelles durante le fasi di approvazione del regolamento, per limitare l’impatto negativo che tali procedure potrebbe avere sul numero di sostanze attive che rimarranno disponibili sul mercato.

E’ stata, pertanto, introdotta una norma derogatoria secondo la quale le sostanze attive, che non siano più autorizzate all’immissione in commercio a seguito dell’applicazione dei cut off criteria, possano, comunque, continuare ad essere commercializzate per un periodo di altri 5 anni prima di essere definitivamente ritirate dal mercato, qualora lo Stato membro dimostri che tale particolare sostanza è necessaria per curare una particolare malattia della pianta che non può essere controllata con altri metodi di lotta, inclusi quelli non chimici.

Inoltre, è stata introdotta una nuova categoria di sostanze attive così dette a basso rischio, ad es. quelle costituite da principi di origine naturale, che possono beneficiare di un autorizzazione più lunga in termini temporali pari a  15 anni.

In merito alla valutazione comparativa degli agrofarmaci (comparative assessment) si osserva come, nell’attuale legislazione, i prodotti fitosanitari siano già soggetti ad un sistema di valutazione ampio e rigoroso che soddisfa gli standard di sicurezza più elevati.

Il nuovo regolamento prevede che una sostanza attiva sia approvata, come “candidata alla sostituzione” quando altre sostanze “simili”, già approvate, presentano rischi significativamente minori per la salute e l’ambiente. I prodotti fitosanitari che contengono le sostanze autorizzate come  candidate alla sostituzione devono essere sottoposte ad una valutazione comparativa, da parte degli Stati membri, che esaminano una domanda di autorizzazione riguardante tale formulato e, qualora, a tale formulato esistano alternative più sicure, l’ autorizzazione non viene concessa.

In sostanza, grazie anche alle preoccupazioni espresse, più volte, da Coldiretti in sede comunitaria,  sull’impatto del regolamento in agricoltura, l’approvazione dei cut off criteria e del comparative assessment, porterà ad una perdita di usi delle sostanze attive minore di quella che si profilava in un primo tempo, sì che appare limitato il rischio, che per alcune colture importanti si possa avere una totale mancanza di sistemi di controllo dei parassiti.

Infine, il regolamento prevede che fabbricanti, fornitori, distributori, importatori ed esportatori di prodotti fitosanitari conservino per almeno 5 anni i registri relativi alla fabbricazione, import, export, stoccaggio, utilizzo ed immissione in commercio, mentre gli utilizzatori professionali sono tenuti a conservare per almeno 3 anni il  registro dei trattamenti che a questo punto diviene obbligatorio per tutte le imprese agricole dell’Ue,  nel quale devono essere indicati: il prodotto utilizzato, la data del trattamento, la dose di prodotto somministrata, la superficie e coltura trattata.

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