il Punto Coldiretti

Ogm, la Corte di giustizia legittima le norme regionali che prevedono limiti alla coltivazione

La sentenza della Corte di giustizia, che si è espressa sulla normativa italiana in materia di Ogm  nella causa tra la multinazionale Pioneer e il Ministero delle Politiche agricole, ha chiarito che gli Stati membri nell’adottare i provvedimenti opportuni per evitare la presenza involontaria di Organismi geneticamente modificati nelle coltivazioni convenzionali possono disporre restrizioni nonché divieti geograficamente delimitati attraverso l’adozione delle misure di coesistenza.

Pertanto, viene riconosciuta la legittimità delle leggi regionali che hanno vietato la coltivazione di Ogm in considerazione delle caratteristiche del proprio territorio, con particolare riguardo alle produzioni di qualità che beneficiano di una denominazione di origine, alle specialità tradizionali garantite, alle specialità realizzate con metodi di produzione biologica nonché ai prodotti tradizionali. Infatti, bisogna garantire agli agricoltori la tutela delle proprie produzioni ed adottare idonee misure per evitare i gravi effetti che deriverebbero, laddove si verifichi la presenza accidentale di colture transgeniche in colture convenzionali o biologiche.

Del resto, se in un dato prodotto agricolo la presenza accidentale di transgenico supera la tolleranza stabilita dalla normativa comunitaria, è obbligatorio indicare nell’etichetta che si tratta di un prodotto contenente Ogm, sicché da un’eventuale contaminazione ne deriverebbe per l’agricoltore un grave danno economico legato a prezzi di mercato inferiori e alla difficoltà di vendita. Inoltre, è necessario offrire ai consumatori, che in maggioranza ritengono che il cibo transgenico sia meno salutare, una scelta consapevole grazie a provvedimenti efficaci che mantengano le filiere di produzione separate per poter contare, di conseguenza, su un valido sistema di etichettatura e tracciabilità.

Quindi, sono legittime le disposizioni adottate dalle Regioni a tutela delle proprie produzioni alla luce delle complesse problematiche connesse alla coesistenza, collegate al potenziale impatto economico della commistione tra colture Ogm e non Ogm e al costo delle misure che possano minimizzare tale rischio.

E’ stato, comunque, osservato che la Corte, nel ritenere che non possa essere disposto il divieto di introdurre misure volte a prevenire l’impatto della commistione di Organismi geneticamente modificati con le colture derivate da prodotti tradizionali, non ha considerato che il divieto di coltivazione in Italia sia stato disposto da un provvedimento interministeriale nel rispetto della disciplina europea che riconosce agli Stati l’accertamento circa il carattere non pericoloso o dannoso della coltivazione transgenica secondo specifiche esigenze di separazione delle colture.

D’altro canto, la sentenza è rilevante e apprezzabile nella parte in cui fa salve le leggi regionali che precludono la coltivazione di Ogm per effetto di misure di coesistenza realmente adottate.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi