il Punto Coldiretti

Oli e fluidi lubrificanti per motori, rivenditori obbligati a predisporre un impianto di stoccaggio

Qualunque rivenditore di oli e fluidi lubrificanti per motori, compresi quelli per le macchine agricole, anche se non effettua la sostituzione dell’olio, è comunque obbligato a predisporre e rendere disponibile al pubblico un impianto per il relativo ritiro e stoccaggio.

È quanto stabilito nella sentenza 15 novembre 2011, n. 23864 dalla seconda sezione della Corte di Cassazione chiamata ad esaminare la corretta interpretazione dell’articolo 6 del D.lgs. n. 95 del 1992 che, al terzo comma, recita: “Chiunque esercita l’attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:  a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato; b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo l’olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico”.

Nello specifico, ad aver destato dubbi è quanto disposto dalla lettera c) che, secondo l’interpretazione della parte ricorrente, esenta il rivenditore che non effettui il cambio dell’olio dall’installazione dell’impianto per il relativo stoccaggio essendo previsto, in tal caso, l’intervento – a titolo gratuito – del Consorzio Obbligatorio Oli Usati (C.O.O.U.).

La tesi sostenuta, sempre secondo l’opinione della ricorrente, sarebbe altresì supportata dalla previsione (D.m. 392/1996, articolo 2) che i rivenditori al dettaglio che non effettuino la sostituzione dell’olio espongano una targa ben visibile “che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell’olio usato e a conferirlo nell’apposito centro di stoccaggio".

Di fronte a questa ricostruzione la Corte di Cassazione ha preso posizione stabilendo, innanzi tutto, che quanto previsto non è derogatorio e non esime, perciò, il rivenditore che non si occupi della sostituzione dell’olio dall’adempiere gli obblighi descritti per tutti i rivenditori, posto che gli adempimenti sono riferiti a “chiunque” eserciti attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori.

In secondo luogo la Suprema Corte, riferendosi alla targa da esporre per invitare gli acquirenti a conferire l’olio usato in un apposito centro di stoccaggio, chiarisce che il disposto dell’articolo “non può che riferirsi ad un impianto ubicato presso i locali in cui si svolge l’attività di rivendita”.

Ad una più attenta lettura della norma, infatti, si comprende che lo scopo della targa è solo ed esclusivamente quello di evitare che gli acquirenti si disfino dell’olio usato “disperdendolo nell’ambiente” e che, invece, lo conferiscano adeguatamente presso l’impianto di stoccaggio, senza alcun riferimento all’ubicazione dello stesso.

Nessuna differenza, quindi: anche il rivenditore che non si occupi del cambio dell’olio resta tenuto, secondo la Cassazione, all’installazione di un impianto attrezzato per lo stoccaggio presso i propri locali, sempre qualora a tale incombenza non provveda il C.O.O.U. e, in tal caso, il rivenditore dovrà consentirne l’intervento.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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