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Olio, se l’origine in etichetta non è quella vera scatta l’accusa di frode

La Cassazione penale, con la sentenza del 18 ottobre 2011 n. 37508, ha stabilito che  commette reato di tentativo di frode in commercio l’imprenditore che detiene nel proprio magazzino confezioni di olio extravergine di oliva destinate alla vendita con un’etichetta attestante che la produzione e il confezionamento avvengono nel proprio stabilimento sebbene l’olio sia, in realtà, prodotto da un’altra azienda.

Tale indicazione, infatti, induce in errore il consumatore, il quale è portato a credere che sia l’estrazione dell’olio dalle olive quanto l’imbottigliamento del prodotto finito avvengono all’interno dello stabilimento indicato, mentre vi è eseguita solo tale ultima operazione.

Dunque, ciò che si vuole tutelare è l’affidamento che il consumatore può rivolgere all’indicazione del luogo di produzione di un prodotto, posto che tale indicazione ne condiziona la scelta, specie nei casi in cui, come avviene per l’olio, le diverse modalità di estrazione e la provenienza delle olive incidono in modo determinante sulla qualità del prodotto finale.

A tal proposito, la normativa in materia contiene precise indicazioni nell’affermare che l’etichettatura, così come la presentazione e la  pubblicità dei prodotti alimentari, non deve indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e, specificamente, sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sul luogo di origine o di provenienza, nonché sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso (art. 2 d. lgs. n. 109/1992).

Inoltre, tra le indicazioni che devono essere obbligatoriamente presenti sulle etichette dei prodotti alimentari devono figurare  la sede o del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento e il luogo di origine o provenienza nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o provenienza del prodotto (art. 3 d. lgs. n. 109/1992).

Ad ogni modo, al di là dell’obbligatorietà o meno di un’indicazione riportata in etichetta, è chiaro che ogni informazione posta sulla confezione deve essere veritiera e non può, contenere indicazioni fuorvianti sull’origine o provenienza del prodotto.

La decisione della Cassazione incentiva un maggiore controllo dei prodotti alimentari ancor prima di essere immessi sul mercato per la vendita, in quanto ai fini della configurazione dell’illecito non è stata ritenuta necessaria la sussistenza di qualche forma di contrattazione finalizzata alla vendita dell’olio, ma è stata ritenuta sufficiente la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente a quella dichiarata per origine, provenienza e qualità, ritenendo certa la successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti. 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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