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Parlamento Ue, la Commissione Ambiente difende il diritto degli Stati a vietare gli Ogm

Il 28 febbraio scorso è stato presentato in Commissione ambiente, sanità e sicurezza alimentare del Parlamento europeo il Progetto di Relazione sulla proposta di regolamento che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di vietare o limitare, in tutto o in parte del loro territorio, la coltivazione di Ogm.

Il progetto, la cui relatrice è l’on. Corinne Lepage (Alde, Francia), interviene dopo il parere espresso in Commissione agricoltura dall’on. George Lyon che, di fatto, mirava a restringere il campo dell’autonomia decisionale riconosciuta agli Stati membri.

Il documento in esame, diversamente, prende le mosse dall’esigenza di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, presupposto della direttiva 2001/18/CE e, alla luce di ciò, considerato anche il contesto di persistente sfiducia dell’opinione pubblica europea nei confronti degli Ogm, propone emendamenti alla proposta di regolamento, volti a meglio puntualizzare alcune necessità, fondamentali alla realizzazione dell’obiettivo preposto.

A tale scopo, si ritiene opportuno, innanzitutto, migliorare il procedimento di valutazione del rischio sia rispettando più rigorosamente le previsioni della direttiva sia estendendo la valutazione all’analisi degli effetti diretti e indiretti, a breve e a lungo periodo, anche promuovendo, a tal fine, l’adozione di nuove linee guida in materia. In questo contesto, si sottolinea anche la necessità di considerare le difformità geografiche fra gli ecosistemi e quelle esistenti fra le pratiche agricole esercitate, che impongono di valutare differentemente gli effetti dell’introduzione di Ogm nei vari territori e i rispettivi rischi potenziali.

Sulla base di ciò, si motiva il ricorso al principio di sussidiarietà per il quale, sempre secondo l’opinione dell’on. Lepage, gli Stati membri devono poter decidere anche sulla base di motivi complementari e non solo diversi rispetto a quelli previsti a livello comunitario.

Proprio rispetto ai motivi adducibili dagli Stati membri, il documento individua tre ambiti entro i quali muoversi per determinare le misure da adottare: motivazioni connesse alle conseguenze ambientali, complementari a quelle esaminate in virtù della parte C della direttiva; l’assenza o l’insufficienza dei dati sull’impatto dell’emissione di Ogm sul territorio o sulla biodiversità dello Stato membro (principio di precauzione); motivi socio-economici o agro-ambientali, in particolare locali e/o regionali, che non abbiano formato oggetto di valutazione comunitaria.

Il dibattito proseguirà ora in commissione con la presentazione degli emendamenti e successivamente con la votazione – sempre in Commissione ambiente – dell’11 aprile prossimo.

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