il Punto Coldiretti

Passata cinese spacciata per italiana, confermata la truffa

E’ noto il caso dell’imprenditore campano, titolare di un’importante industria conserviera, condannato, lo scorso mese di marzo, per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, poiché ha commercializzato prodotti contenenti concentrato di pomodoro proveniente dalla Cina, confezionati ed etichettati con falsa indicazione made in Italy  per frodare i compratori sull’origine, provenienza e qualità di tali prodotti.

A riguardo, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna, che chiariscono quali sono gli elementi valutati dal giudice per accertare l’illegittimità dell’indicazione made in Italy. Innanzitutto, si è dovuto verificare se il processo di lavorazione della materia prima fornita dalla Cina abbia comportato una trasformazione tale del prodotto da consentire allo stesso di potersi fregiare dell’indicazione made in Italy.

Sul punto,infatti, la normativa vigente prevede che qualora alla produzione abbiano contribuito due o più Paesi, il prodotto è considerato originario del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione, economicamente giustificata, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo.

Ebbene, il giudice ha accertato che la lavorazione del concentrato di pomodoro cinese non è consistita in trattamenti tali da migliorarne la qualità, in quanto l’impresa italiana ha proceduto alla semplice aggiunta di acqua, sale e alla pastorizzazione, pertanto, considerando che l’acqua non è un ingrediente, la sua aggiunta non ha comportato una trasformazione sostanziale, ma la sola diluizione del prodotto.

Inoltre, la lavorazione eseguita è risultata carente di un ulteriore elemento per poter essere definita sostanziale, ossia quello della sua giustificazione economica. Sono chiare, infatti, le ragioni che possano spingere l’imprenditore a fornirsi di materie prime a basso prezzo dal mercato cinese, ma, da un punto di vista economico, è stato accertato che i costi di lavorazione del prodotto, non giustificavano  l’operazione.

Sicché, è emerso che l’unica motivazione economica che possa sostenere tale strategia imprenditoriale sia quella di potere fraudolentemente apporre l’ambito marchio made in Italy su prodotti di provenienza non nazionale e acquisiti a basso costo.

Di conseguenza, una volta valutati tutti gli elementi che caratterizzano il processo di trasformazione del prodotto, anche sotto il profilo della convenienza economica dell’operazione,  è stata dichiarata falsa l’apposizione della dicitura made in Italy sul concentrato di pomodoro prodotto dall’imprenditore campano, in quanto, sotto nessun profilo, lo stesso poteva essere considerato prodotto in Italia.

Ebbene, di fronte ai numerosi casi di agroalimenti spacciati per italiani sebbene provenienti da Paesi stranieri, si ritiene illuminante tale sentenza di condanna, che chiarisce i criteri in base ai quali un prodotto può ritenersi made in Italy. Considerati i danni economici che tali frodi comportano per il nostro Paese, si auspica che nel settore i controlli sull’origine delle materie prime degli alimenti siano sempre più stringenti, a tutela degli autentici e tradizionali prodotti italiani, mentre va applicata quanto prima la legge sull’etichettatura d’origine di tutti i prodotti. 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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