il Punto Coldiretti

Polline Ogm, no alla proposta Ue di evitare l’obbligo di etichettatura

Sempre più complesso è il dibattitto attorno alla  proposta di Direttiva di modifica della dir. 2001/110/CE concernente il miele, in merito al problema della presenza accidentale di polline ogm in tale alimento ed alla conseguenza necessità di stabilire una norma di etichettatura conseguente.

La discussione si sta incentrando sul fatto che è stato aggiunto all’art. 2 della direttiva in questione  il punto 5 che recita: “5) Il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE, dei prodotti di cui all’allegato 1 di tale direttiva”.

Secondo Coldiretti l’articolo così modificato comporta che il miele posto in vendita possa presentare in etichetta informazioni fuorvianti nei confronti del consumatore per quanto concerne la presenza di componenti geneticamente modificate. Coldiretti,  quindi, ritiene  opportuno  modificare l’art. 1 della proposta di direttiva (v.DOC COM(2012)0530) specificando che qualora il polline provenga da coltivazioni geneticamente modificate, non si applica quanto disposto dell’art. 12, comma 2, del reg. n. 1829/2003 secondo il quale è etichettabile come ogm solo l’alimento che superi una solgia di contaminazione superiore allo 0.9%.

Infatti, la modifica introdotta dalla proposta di direttiva che considera il polline una componente e non un ingrediente del miele, implica rispetto all’attuazione della legislazione in materia ogm che molto difficilmente un miele nel quale sia presenta polline geneticamente modificato possa superare la soglia dello 0.9% ed essere etichettato come prodotto geneticamente modificato. Grazie a tale definizione la quantità di polline geneticamente modificato autorizzato ai fini dell’applicazione della soglia di etichettatura dello 0,9% dovrà essere calcolata come percentuale della quantità totale del prodotto "miele" costituito da un unico ingrediente, invece che come percentuale della quantità totale di polline.

Coldiretti ritiene, invece, che occorra rendere obbligatorio l’utilizzo in etichetta della indicazione di prodotto geneticamente modificato qualora nel miele sia presente del polline derivante da coltivazioni geneticamente modificate, indipendentemente dalla sua percentuale di presenza  e, quindi, anche qualora la percentuale di contaminazione sia inferiore allo 0.9%.

In sostanza, se passasse la proposta della Commissione così come è formulata attualmente, ciò significa che non sarebbe mai necessario indicare nell’etichetta la presenza di polline geneticamente modificato autorizzato. Questo perché, come indicato nell’allegato II della  direttiva cit., il tenore massimo di sostanze insolubili nell’acqua (compreso il polline) rappresenta lo 0,1% per il miele in genere e lo 0,5% per il miele torchiato. Tale valore è chiaramente inferiore alla soglia dello 0,9%.

Pertanto, al fine di evitare che non si superi mai la soglia limite dello 0,9% di materiale geneticamente modificato, necessario perché sia indicato in etichetta la sua presenza, si rende necessario, esclusivamente per il miele, derogare a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 12, del reg. CE  1829/2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

Nel corso della riunione del 20 febbraio 2013  della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, è intervenuto il Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, Tonio BORG, in merito a tale problema sottolineando la necessità di fare attenzione a non trasformare la proposta della Commissione in un tema OGM. La proposta di modifica della Direttiva 2001/110/CE è volta a chiarire che polline è una componente naturale e non un ingrediente del miele “altrimenti significherebbe definire il miele come un prodotto trasformato, confondendo i consumatori e non essendo in linea con le definizioni a livello internazionale”.

Secondo Borg, il chiarimento proposto dalla Commissione non scavalca le conclusioni della Corte di Giustizia, secondo il quale invece il polline è un ingrediente, dal momento che ogni polline geneticamente modificato presente nel miele dovrà essere autorizzato prima di poter commercializzare il prodotto.

Rispetto comunque alla posizione espressa dal Commissario Borg,  Coldiretti, ritiene, invece, che la questione della contaminazione accidentale da ogm sia di centrale importante anche perché occorre che sia valorizzata la scelta operata dall’agricoltura italiana di non coltivare ogm sì che il miele italiano non è al momento esposto ad alcun rischio di contaminazione e, quindi, presenta standard di qualità superiori ai mieli prodotti in altri paesi europei dove la presenza di coltivazioni ogm genera, invece, tale problema.

Non è ammissibile, infatti, che un consumatore italiano acquisti un miele proveniente da uno qualsiasi di tali paesi ignorando, grazie alla norma proposta dalla Commissione, se tale alimento sia contaminato o meno. La liberta del consumatore di operare una scelta consapevole all’atto dell’acquisto di un alimento deve restare un diritto garantito e la proposta di introdurre una norma quale quella prevista dalla Commissione lascia adito al sospetto che si tenda comunque a forzare in qualche modo l’introduzione degli ogm nel sistema agroalimentare europeo nonostante la maggioranza dei consumatori abbia sempre espresso finora parere contrario.

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