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Bonus 200 euro autonomi, firmato il Decreto

Nei giorni in cui l’Inps comunica di aver completato la prima fase di pagamento del bonus 200 euro ad oltre 13 milioni di pensionati, circa 800 mila beneficiari di Reddito di Cittadinanza, nonché ai titolari di assegno di invalidità e di assegno Sociale, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, fa sapere di aver firmato il Decreto attuativo per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro introdotta dal Decreto Aiuti anche a favore dei lavoratori autonomi e professionisti.

La misura è pensata per sostenere il potere d’acquisto conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso e per la sua entrata in vigore nei confronti dei lavoratori autonomi, tra cui artigiani, commercianti, coltivatori diretti, partite iva e professionisti, occorrerà in ogni caso attendere la pubblicazione in Gazzetta del suddetto Decreto già trasmesso al ministero dell’Economia e delle Finanze per il concerto.

Le anticipazioni su requisiti e modalità sono contenute in un comunicato del Ministero del Lavoro, datato 10 agosto, in cui si legge che i beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Lo stanziamento complessivo è di 600 milioni di euro per l’anno 2022.

I destinatari della misura una tantum, che è pari a 200 euro, devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, vale a dire il 18 maggio 2022, con partita Iva e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

L’indennità non è automatica ma per ottenerla occorre presentare apposita domanda all’Inps o alla propria Cassa di previdenza. In particolare, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro nel comunicato, l’interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali. L’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

Il beneficio non è compatibile con l’indennità una tantum corrisposta ai dipendenti, pensionati e alle ulteriori categorie di soggetti beneficiari (esempio lavoratori stagionali, lavoratori dello spettacolo, ecc.). Non resta quindi che attendere l’entrata in vigore del provvedimento e le conseguenti precisazioni da parte degli Enti competenti.

Fiorito Leo

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