Contributi omessi: ecco la nuova rendita vitalizia esente da prescrizione
È di questi giorni l’importante novità diffusa dall’INPS per cui è ora possibile accedere a una nuova rendita vitalizia, senza limiti prescrizionali per tutti i lavoratori che necessitino di recuperare della contribuzione a suo tempo non versata dal datore di lavoro. Questo tipo di riscatto è una misura molto importante in quanto è possibile recuperare determinati periodi di lavoro non coperti da contribuzione previdenziale a causa di una omissione da parte del datore di lavoro, al fine di aumentare il proprio montante contributivo e, di conseguenza, la pensione futura, oltre ad anticiparne la decorrenza. La nuova rendita vitalizia però prevede che l’onere sia interamente a carico del lavoratore e, come illustra l’INPS, la domanda può essere esclusivamente inoltrata dal lavoratore o dai propri superstiti, per i contributi prescritti e omessi dai datori di lavoro. Questo non è l’unico modo per poter recuperare la contribuzione omessa. In relazione ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono verificarsi le seguenti possibilità: a) richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione; b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione; c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico – una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione. Si sottolinea che affinché la pratica di riscatto venga accolta, il lavoratore interessato però dovrà, non solo farsi carico del relativo onere a copertura, ma anche provare l’esistenza del rapporto di lavoro da recuperare per vedersi accreditato il relativo periodo contributivo. L’onere sarà calcolato secondo il metodo della riserva matematica e quindi non si prevedono sconti o agevolazioni, eccezion fatta per la possibilità di rateizzarlo e dedurlo fiscalmente. Con questa nuova previsione, il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia, sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno. Questa nuova misura, quindi, può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi solo quando siano decorsi i termini ordinari di prescrizione, la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 in argomento può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti). Ciò significa che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia devono essere decorsi più di dieci anni, poiché diversamente non sarebbe applicabile la nuova misura e dovrebbe essere il datore di lavoro a farsi carico dell’onere, salvo il risarcimento del danno nei confronti del lavoratore. Se sono trascorsi più di dieci anni, invece, sarà possibile inoltrare la domanda per la nuova rendita vitalizia e non sarà necessario un confronto con il datore di lavoro. È sempre prevista per l’INPS, però, la possibilità di contattare il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri e verifiche. Gli uffici Epaca sono a completa disposizione per un controllo della posizione contributiva per identificare i periodi di contribuzione mancanti e capire se è possibile inoltrare la domanda di riscatto per la nuova rendita vitalizia. |
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