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Figli disabili, al via le domande Inps per contributo fino a 500 euro netti al mese

Nel giorno in cui si celebra convenzionalmente la giornata internazionale della diversità, e riecheggia ancora forte il messaggio di unicità come inno alla specialità di ciascuno, lanciato sul più famoso palco canoro italiano, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione dei nostri lettori su una misura introdotta nel 2021 a sostegno dei figli con disabilità e su cui l’Inps ha dato il via libera solo dal 1° febbraio scorso con l’apertura delle procedure necessarie alla presentazione della relativa domanda. Vediamo dunque a chi spetta il beneficio e come fare per ottenerlo.

Si tratta di un contributo economico riconosciuto dall’Inps con cadenza mensile per gli anni 2021, 2022 e 2023, nel limite di spesa di 5 milioni di euro all’anno.

Spetta ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di famiglie monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Per genitore disoccupato si intende il genitore privo di impiego o con reddito non superiore a 8.145 euro l’anno se dipendente e 4.800 se autonomo. E’ richiesto, inoltre, un Isee in corso di validità non superiore a 3.000 euro.

L’importo spettante è pari a 150 euro mensili e, qualora il genitore abbia più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari a 300 euro al mese, nel caso di due figli, e a 500 euro mensili complessivi, nel caso in cui i figli siano più di due.

Per poter ottenere il beneficio è necessario presentare domanda all’Inps dal 1° febbraio al 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023. La domanda si presenta esclusivamente in via telematica, anche attraverso il supporto dei Patronati. Solo per le domande presentate nel corso di quest’anno, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di voler presentare domanda anche per il 2021.

Nella domanda essenzialmente al genitore è richiesta l’indicazione del codice fiscale del figlio o dei figli per i quali si chiede il contributo, oltre al possesso di tutti i requisiti previsti, nonché le modalità alternative di pagamento: bonifico domiciliato presso ufficio postale o accredito su Iban. Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli Iban di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.

Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura informatica, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

L’erogazione del contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è compatibile con il reddito di cittadinanza.

 

Fiorito Leo

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