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Il Reddito di cittadinanza lascia spazio a Mia, misura di inclusione attiva

Secondo le indiscrezioni di questi giorni, varrà al massimo 500 euro al mese e si chiamerà Misura di Inclusione Attiva, acronimo Mia, il nuovo sussidio ideato dal Governo Meloni per sostituire il vecchio Reddito di Cittadinanza. Ecco le ipotesi allo studio, che si leggono nella prima bozza di decreto che circola ufficiosamente in rete.

Il testo che fa già discutere, e che il Governo sembra smentire, divide tra chi lo critica e chi ne sposa appieno le finalità. In ogni caso nasce per contrastare la povertà e le difficoltà economiche dei più bisognosi, aggravate dalla pandemia e dal caro energia; servirà inoltre per occupare chi può lavorare e dovrebbe essere richiedibile già dal 1° settembre prossimo.

Mia differenzia tecnicamente i beneficiari in famiglie bisognose senza persone occupabili e famiglie con occupabili. Le prime sono quelle con almeno un minore, anziano over 60 o disabile, che percepiranno il sussidio in forma piena. Le famiglie con occupabili, invece, sono quelle con almeno un soggetto tra 18 e 60 anni senza disabilità che percepiranno il sussidio in forma ridotta. La novità vera sta nell’obbligo di partecipazione attiva, con formazione e lavoro, che coinvolgerebbe anche i minorenni con almeno 16 anni d’età e che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici.

La soglia Isee per averne diritto si abbassa da 9.360 euro a 7.200 euro, il che potrebbe comportare una riduzione della platea dei beneficiari. Di contro, il requisito della residenza in Italia passerà da dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, a cinque anni, di cui gli ultimi due sempre continuativi.

Il beneficio economico della Mia è composto da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’importo dell’assegno sarà al massimo di 500 euro mensili per i non occupabili e con durata massima iniziale di 18 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi, previa sospensione di un mese. Per gli occupabili, invece, il beneficio sarà al massimo di 375 euro mensili per 12 mesi, e di soli 6 mesi per la seconda domanda previa sospensione di un mese. Per ripresentare una nuova istanza, si dovrà attendere un anno e mezzo dalla cessazione del rinnovo di sei mesi.

I casi di decadenza dal beneficio sono molteplici: come il singolo rifiuto di una solo una proposta adeguata, se il richiedente o uno dei componenti del nucleo familiare non si presenta al centro per l’impiego o ai servizi sociali, ovvero, non sottoscrive il patto per l’inclusione o di servizio personalizzato (salvo esonero), come ancora la mancata partecipazione a corsi di formazione o riqualificazione, o se non si rispettano gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito di percorsi personalizzati. Inoltre, per avere diritto al beneficio occorre non essere sottoposti a misura cautelare personale o a di prevenzione, e non aver riportato condanne nei dieci anni precedenti la richiesta. Per quanto riguarda le sanzioni, è prevista la reclusione da due a sei anni, per chi rende dichiarazioni false o omette informazioni dovute al fine di percepire il beneficio non spettante, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Fiorito Leo

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