Inail: a dicembre +5,4% su rendite con arretrati da luglio 2024
Buone notizie dall’Inail per tutti coloro che percepiscono una rendita. L’istituto ha emanato le circolari attuative che recepiscono i due decreti del Ministero del Lavoro che avevano fissato l’aumento a causa dell’inflazione dell’anno scorso. Ma le novità non riguardano solo le rendite, poiché sono state adeguate anche le prestazioni economiche per danno biologico e altre indennità legate a infortuni e malattie professionali. Sarà proprio da dicembre 2024 che le rendite Inail verranno adeguate del 5,4% con la corresponsione degli arretrati maturati dal 1° luglio 2024. Tutti gli aumenti derivanti da rivalutazioni saranno percepiti dagli interessati durante il mese di dicembre 2024 e si precisa che la rivalutazione delle rendite sarà valida dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025. Come di consueto, l’istituto provvederà a informare gli interessati tramite apposita lettera, notificando il provvedimento di liquidazione delle rendite con indicazione del conguaglio tramite i consueti modelli 170/IMec e 171/IMec. Quali, quindi, i dati aggiornati dai nuovi decreti? I nuovi massimali e minimali saranno rispettivamente di 37.623,30 euro e 20.258,70 euro, grazie all’incremento da 91,53 a 96,47 euro del valore medio giornaliero di retribuzione, utile per il calcolo del massimale e del minimale. Aggiornato poi anche l’importo dell’assegno funerario, una prestazione una tantum pensato per i familiari dei lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale, il quale aumenterà da 11.612,92 a 12.240,02 euro. Incrementato anche l’assegno di assistenza personale continuativa, da 632,94 a 667,12 euro, una prestazione che integra la rendita per chi richiede cure costanti a causa di gravi invalidità. Le vari sedi Inail, quindi, dovranno riliquidare le rendite escluse dalla gestione automatizzata centrale; i casi in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi all’assegno continuativo mensile ai superstiti, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2024; altre prestazioni riguardanti liquidazioni particolari. La rivalutazione degli importi non vale come anticipato solo per le rendite, ma anche per il danno biologico, ossia per le prestazioni a risarcimento di danni subiti dal lavoratore all’integrità psicofisica in seguito ad infortuni o a malattie professionali. Più propriamente si parla di indennizzo e si distingue, in base al grado di menomazione subìto dal lavoratore, in indennizzo in capitale (una tantum) se la percentuale del danno è ricompresa tra valori pari o superiore al 6% e inferiore al 16% o rendita (periodica) se la percentuale è pari o superiore al 16%. La rivalutazione interesserà i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2024 che saranno aggiornati (e gli aumenti corrisposti) con il rateo di rendita calcolato nel prossimo mese di dicembre. Per gli indennizzi in capitale, l’aumento interesserà gli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2024 e in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati dal 1° luglio 2024. |
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