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Pensioni minime, bonus aggiuntivo sulla pensione a dicembre

In arrivo 154,94 euro con la rata di pensione di dicembre per coloro che percepiscono la pensione minima e hanno redditi bassi. Sono oltre 400 mila i potenziali beneficiari stimati dall’Inps.

L’aumento, più comunemente conosciuto come importo aggiuntivo sulla pensione, è stato introdotto dalla Finanziaria del 2001 e viene corrisposto dall’Inps in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di pensione il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. I destinatari sono i titolari di uno o più trattamenti pensionistici (sia diretti che indiretti) a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di previdenza e assistenza (Casse professionali). 

Quali sono i requisiti per vedersi riconosciuto il bonus? Le condizioni da rispettare sono due: la prima riguarda l’importo della pensione, infatti, il bonus è pagato in misura intera, vale a dire 154,94 euro, se il totale annuo delle pensioni è minore o uguale all’importo annuo del trattamento minimo Inps, che per il 2024 è di 7.781,93 euro. Nel caso in cui, invece, l’importo complessivo delle pensioni sia compreso tra i 7.781,93 euro e i 7.936,87 euro annui, comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento, l’importo aggiuntivo viene corrisposto in misura proporzionalmente ridotta.

La seconda condizione riguarda il reddito complessivo del pensionato e dell’eventuale coniuge. L’importo aggiuntivo spetta ai pensionati che non superano i seguenti redditi annui: se pensionato solo 11.672,90 euro; per il pensionato coniugato, 23.345,79 euro. In ogni caso, anche se il reddito coniugale sia inferiore al limite previsto, il bonus non spetta se il richiedente possiede redditi propri superiori al limite previsto per il pensionato solo e quindi, devono essere rispettati entrambi i limiti (personale e coniugale).

L’importo aggiuntivo non costituisce reddito e, pertanto, non è certificato nell’imponibile fiscale della pensione e non deve essere dichiarato per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Nel caso in cui la pensione decorra nel corso dell’anno, l’importo del bonus sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono le mensilità di pensione godute nell’anno.

Il pagamento verrà effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo dei redditi assoggettabili all’Irpef, percepiti dal titolare e dal coniuge per lo stesso anno in cui deve essere erogata la prestazione, per la maggior parte delle pensioni. Fanno eccezione, invece, le pensioni della Gestione pubblica ed ex Inpgi, il cui pagamento verrà effettuato a cura delle strutture territoriali competenti dell’Inps, solo previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

Per i percettori di pensioni in convenzione internazionale, nel limite reddituale deve essere considerato anche l’importo del pro-rata estero, oltre alle pensioni italiane.

È importantissimo ricordare che tale importo non spetterà ai percettori di: pensioni di invalidità civile, assegni sociali, ape sociale, isopensioni, indennità mensile prevista nel contratto di espansione, assegno straordinario di solidarietà di fondi settoriali, indennizzo ai commercianti, pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote, pensioni supplementari, pensioni detassate per doppia imposizione.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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