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Pensioni scuola 2024: termine per le domande di cessazione il 23 ottobre

Il Ministero dell’Istruzione ha reso noto, pochi giorni fa, le nuove modalità operative per presentare le domande di cessazione dal servizio per tutto il personale del comparto scuola che dovrà accedere a pensione nel 2024.

Tutte le domande di cessazione dal servizio (o le revoche delle stesse) vanno presentate attraverso la consueta procedura web Polis “istanze on line”.
Come sappiamo, il personale del comparto scuola accede a pensione con decorrenza pensionistica fissata inderogabilmente il 1° settembre, mentre il solo personale del comparto Afam e delle Università accede a pensione dal 1° novembre di ogni anno.

La nuova scadenza è fissata per il 23 ottobre 2023 per tutto il comparto scuola, ad eccezione dei dirigenti scolastici che, come di consueto, avranno qualche mese in più e dovranno inoltrare domanda di dimissioni entro e non oltre il 28 febbraio 2024.

Questa scadenza è importantissima perché le domande presentate oltre i termini non permetteranno agli interessati di accedere a pensionamento da settembre (o novembre) 2024. Le dimissioni del comparto scuola prevedono una salvaguardia molto importante: nell’istanza di dimissioni è possibile chiedere di cessare il servizio il 31/8/ 2024, oppure di rimanervi solamente nel caso in cui l’Inps accerti che il richiedente non abbia maturato i requisiti pensionistici per la prestazione richiesta.

Ma ci sono delle eccezioni: il 23 ottobre non costituisce invece una scadenza improrogabile per chi è in attesa di una risposta per accedere all’Ape sociale, o per chi deve accedere a pensione anticipata lavoratori precoci. La platea Ape e precoci della scuola potrà inoltrare domanda di dimissioni entro il 31 agosto 2024, dopo aver ottenuto il riconoscimento dall’Inps.

Il 23 ottobre, quindi, costituisce una scadenza improrogabile non solo per richiedere la cessazione dal servizio per dimissioni volontarie.

Tutte le domande, da inoltrare attraverso la piattaforma Polis accedendo con le proprie credenziali, potranno riguardare la cessazione per pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate (con requisiti maturati entro il 31/12/24), per opzione donna se i requisiti sono stati maturati entro il 31/12/2021 o 2022, oppure cessazioni per le Quote per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 se quota 100, 2022 per quota 102 e 2023 per quota 103. Può essere inviata domanda di cessazione dal servizio anche in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione, oppure per il personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Entro tale termine, gli interessati dovranno anche presentare le domande di trattenimento in servizio per chi non raggiunge i requisiti contributivi minimi (20 anni) o per assicurare continuità a determinate attività didattiche con scuole o università dei Paesi stranieri, oppure per richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione a determinate condizioni.

Il personale delle Province di Trento Bolzano ed Aosta può presentare l’istanza direttamente alla sede scolastica di servizio. La domanda di dimissione è quindi molto importante: i requisiti per il pensionamento saranno effettuati dall’Inps sulla base della domanda presentata entro e non oltre il 22 aprile 2024. Nel frattempo, gli Uffici scolastici territoriali devono collaborare per la gestione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti e Computo inoltrate entro il 31/8/2000 e non ancora definite, per permettere la sistemazione delle posizioni contributive dei pensionandi entro il 12 gennaio 2024.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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