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Rivalutazione pensioni e prestazioni Inps al +5,4%

L’inflazione in questi ultimi due anni non ha accennato a placarsi e, quindi, al fine di contrastarne gli effetti negativi e sostenere il potere di acquisto delle pensioni, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, anche quest’anno ha subito un anticipo a partire già dal 1° dicembre 2023.

L’Inps ha reso noto come di consueto a inizio anno i nuovi importi e relativi aumenti. Le pensioni minime per il 2024 passano dunque a 598,61 euro, l’assegno sociale arriva a 534,41 euro. Aumentano anche le invalidità civili, arrivando a 333,33 mensili e l’indennità di accompagnamento che sarà di ben 531,76 euro al mese.

Questi sono stabiliti dal Mef, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il decreto per l’adeguamento di +5,4% dei trattamenti pensionistici all’inflazione a partire dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Dovremo attendere la fine del 2024, ma pare che per quest’anno, a differenza dei precedenti non ci saranno ulteriori conguagli, in quanto l’inflazione nell’anno 2023 si è attestata definitivamente allo stesso tasso.

A dicembre abbiamo osservato secondo l’Istat una fase di flessione dell’inflazione, scesa a +0,6% da +11,6% del dicembre 2022. Nella media 2023 i prezzi risultano accresciuti del 5,7%, in netto rallentamento dall’8,1% del 2022.

Il nuovo aumento è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023.

Ricordiamo che l’indice definitivo per il 2022, erogato a partire da gennaio 2023 è stato +8,1%.

Come si attribuiranno questi aumenti? La rivalutazione è attribuita secondo il principio del cumulo perequativo, ovvero, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni al lordo di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall’Istituto che dagli altri Enti, attribuendo l’aumento eventualmente spettante sul trattamento complessivo in misura proporzionale su ciascuna pensione. Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, l’aumento sarà attribuito nella misura del 100 per cento. Diverso è se la pensione è superiore a quattro volte il trattamento minimo, sempre con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti percepiti.

Per gli assegni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo l’aumento sarà erogato nella misura dell’85%, per le prestazioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo sarà nella misura del 53%, sarà nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il minimo Inps, se la prestazione è oltre 8 e fino a 10 volte il minimo l’aumento sarà nella misura del 37%. Quest’anno, la perequazione diminuisce per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo, che vedranno una rivalutazione nella misura del 22 per cento.  

Prevista supervalutazione straordinaria degli assegni non superiori al minimo (inferiori a 598,61 euro) del 2,7%.  

Sono esclusi, come ogni anno, dalle rivalutazioni per gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà (es. credito bancario, cooperativo o assicurativo), l’indennità del contratto di espansione, ape social e isopensione.

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