il Punto Coldiretti

Vita familiare e lavoro: novità per le assenze dei genitori e sui permessi per assistere i parenti disabili

Nuove agevolazioni per favorire la conciliazione dei tempi di vita privata e professionale introdotte in Italia dallo scorso 13 agosto, in attuazione di una direttiva europea. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità principali.

In primo luogo si interviene sui tre giorni di permesso al mese, retribuiti e fruibili anche ad ore per i lavoratori dipendenti che devono assistere familiari disabili gravi, regolati dalla Legge quadro per l’assistenza, meglio conosciuta come legge 104.

In relazione a questi permessi viene superato il concetto di referente unico e ora, fermo il limite complessivo di tre giorni mensili, i permessi possono essere fruiti, su richiesta, in maniera alternativa da più soggetti tra quelli aventi diritto per l’assistenza della stessa persona disabile.

Inoltre, in materia viene aggiornata la tabella dell’ordine di priorità degli aventi diritto al congedo straordinario indennizzato di due anni per assistere familiari con grave disabilità, che consentirà al convivente di fatto (come era già previsto per i permessi mensili), di usufruirne al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Lavoratrici autonome: è esteso il diritto all’indennità di maternità anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. E’ quindi riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.

Congedo di paternità obbligatorio: previsti 10 giorni lavorativi fruibili dal padre lavoratore dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, aumentato a 20 giorni in caso di parto plurimo, retribuiti con un’indennità pari al 100% della retribuzione. I 10 giorni non sono frazionabili ad ore (vale a dire non ci si può assentare solo per qualche ora al giorno) e sono fruibili anche in via continuativa. Il diritto che spetta anche al padre adottivo o affidatario è autonomo da quello della madre e può essere esercitato anche contestualmente.

Congedo parentale indennizzato per i lavoratori dipendenti: aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruirne. Fino a quest’età, spetta a ciascun genitore lavoratore un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. Entrambi i genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi. La durata del congedo complessivo indennizzabile a carico dell’Inps dunque tra i genitori è ora di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Aumenta, inoltre, da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30%.

Fiorito Leo

 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi