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Prodotti biologici, ecco le nuove norme per l’etichettatura

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha fornito indicazioni sull’etichettatura dei prodotti biologici alla luce delle disposizioni previste dal nuovo regolamento europeo n. 834 del 2007 e da quello di attuazione. Il Mipaaf, chiarisce che:

• il numero di codice dell’Organismo di controllo che compare in etichetta è rappresentato da quello attribuito dal medesimo Ministero a tali soggetti al momento della autorizzazione ad operare;

• a questo codice è aggiunto il termine BIO, che si deve apporre tra la sigla IT ed il codice dell’Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere. Questo codice deve essere preceduto dalla dicitura “Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf;

• fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica, deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall’organismo di controllo, che è preceduto dalla dicitura operatore controllato numero.

Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica da parte dell’Unione Europea, è consentita la possibilità di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione solo per le uve. Si tratta, peraltro, di una indicazione prevista anche nel decreto ministeriale di attuazione della normativa comunitaria, che, al momento, risulta all’esame della Conferenza Stato-Regioni.

Riguardo alla importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell’Unione Europea, il Mipaaf aggiorna l’elenco degli operatori che svolgono tale attività. Gli operatori inviano notifica per la categoria importatore e, contestualmente, all’Organismo di controllo prescelto. Quest’ultimo, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo. Entro e non oltre novanta giorni dalla notifica, l’Organismo di controllo provvede, in caso di esito positivo, a inviare all’importatore ed al Ministero, un apposito documento giustificativo.

Il Ministero, previa verifica, provvede a trasmettere all’operatore, all’Organismo di controllo e alle amministrazioni interessate, il decreto di inserimento nell’elenco nazionale. In caso di esito negativo è l’Organismo di controllo che comunica, sempre entro novanta giorni dalla notifica, sia all’operatore che al Ministero, le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo, mentre il Mipaaf comunica, sia all’operatore che alle amministrazioni interessate, le motivazioni del mancato inserimento nell’elenco.

Gli operatori già inseriti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare da Paesi terzi in equivalenza i prodotti elencati nell’allegato III del regolamento europeo n. 1235 del 2008. Coloro che, invece, intendano importare non in equivalenza, oltre all’inserimento nell’elenco nazionale, devono chiedere specifica autorizzazione al Ministero.

Sono predisposti i modelli di richiesta di autorizzazione e di rinnovo, che devono essere inoltrati al Ministero, il quale, previo esame della documentazione fornita, provvede al rilascio o al rifiuto dell’istanza, informandone le amministrazioni interessate e l’Organismo di controllo. A tali fini devono essere osservate le Linee Guida appositamente predisposte. L’autorizzazione prevede, inoltre, che l’importatore comunichi al Ministero ed al proprio Organismo di controllo, almeno quindici giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento di ogni partita.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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