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Pubblicato il decreto di incentivazione del biometano

E’ in Gazzetta Ufficiale (Decreto 5 dicembre 2013, G.U. 295 del 17/12/2013) l’atteso decreto di incentivazione del biometano.Si tratta di un provvedimento da lungo atteso anche per il potenziale coinvolgimento del settore agro-zootecnico, in considerazione del fatto che il biometano rappresenta una estensione della filiera del biogas, e quindi producibile anche a partire da prodotti e sottoprodotti di origine agricola.

Per biometano si intende, infatti il biogas sottoposto ad opportuni trattamenti chimico-fisici, a seguito dei quali assume caratteristiche del tutto comparabili al gas naturale (metano). Questi processi (denominati anche di up-grading), potrebbero essere attuati per una valorizzazione energetica del biogas alternativa (o complementare) a quella relativa alla produzione di energia elettrica e termica ottenibile per mezzo di un motore cogenerativo. Deve anche rilevarsi come il biometano, pur possedendone le medesime caratteristiche, si differenzi sostanzialmente dal metano in quanto fonte rinnovabile e non fossile. Un’altra importante caratteristica del biometano è che può essere considerato un biocarburante, in virtù del suo possibile impiego nel settore dei trasporti.

Il decreto recentemente pubblicato fa seguito al precedente d.lgs. 28/2011 che, tracciandone le impostazioni generali, aveva rimandato, appunto, ad un successivo decreto attuativo, di concerto tra i Ministeri sviluppo economico, ambiente e agricoltura, la definizione operativa del meccanismo incentivante.

Il sistema normativo, introdotto dal decreto attuativo di recente pubblicazione, prevede, quindi, tre modalità di incentivazione del biometano, differenziando le modalità applicative in funzione della sua finalizzazione energetica. Il decreto, inoltre, introduce premialità e penalizzazioni in funzione di diversi obiettivi principalmente legati a parametri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.

Per quanto riguarda il biometano immesso nella rete del gas naturale, il decreto stabilisce un incentivo, della durata di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pari al doppio del prezzo di mercato del gas naturale relativo al 2012, a cui viene sottratto il prezzo mensile del gas stesso. A questa tariffa (che, grossomodo, corrisponde ad una media tra il prezzo attuale e quello del 2012) il produttore potrà aggiungere i ricavi aggiuntivi provenienti dalla vendita, sul mercato, del biometano immesso nella rete.

Il meccanismo si completa con la possibilità, per gli impianti di taglia ridotta (capacità produttiva non superiore a 500 metri cubi standard/ora), di optare per il ritiro dedicato, da parte del GSE, dell’intera produzione, valutata il doppio del prezzo di mercato del gas del 2012.

Tuttavia, per accedere a questa opzione, il decreto pone delle condizioni agli impianti con capacità produttiva superiore ai 250 m3 standard/ora, prevedendo che questi debbano essere alimentati con sottoprodotti (quelli definiti dalla tabella 1A del D.M. 6 luglio 2012) o con rifiuti, per almeno il 50% del totale (in peso).

Un ulteriore meccanismo di differenziazione dell’incentivo prevede, inoltre, una maggiorazione del 10% per gli impianti con capacità produttiva sino a 500m3/h, nessuna variazione per impianti di taglia compresa tra 501 e 1000 m3/h ed una riduzione del 10% per impianti di capacità produttiva superiore ai 1000 m3/h.

Inoltre, sempre per i soggetti aventi diritto al ritiro dedicato ad opera del GSE (impianti con capacità produttiva sino a 500 m3/h), è garantita una ulteriore maggiorazione del 50% dell’incentivo qual ora il biometano sia prodotto esclusivamente a partire da sottoprodotti e rifiuti.

Al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo produttivo e di immissione in rete sia positivo, il decreto stabilisce anche che l’incentivo attribuito al biometano immesso nella rete del gas naturale sia erogato al netto dei consumi energetici dell’impianto che lo produce.

Per quanto riguarda, invece, l’incentivazione del biometano utilizzato nei trasporti (anche previa immissione nella rete del gas naturale), il decreto prevede, sempre per un periodo di 20 anni a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto, il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti (di cui al D.M. 29 aprile 2008, n 110 e successive modifiche) attraverso specifiche modalità.

Per accedere a questo incentivo è necessaria la sottoscrizione di un contratto bilaterale tra il soggetto che immette in consumo il biometano e quello che lo produce. Nel contratto dovrà essere indicata la quota di incentivo da riconoscere al soggetto produttore. Tra l’altro, il d.lgs. 28/2011 ha stabilito che ai biocarburanti ottenuti da sottoprodotti o da rifiuti sia riconosciuto il raddoppio dei certificati di immissione in consumo (double accounting). Questo risulta importante in funzione della possibilità di contabilizzare la produzione di biometano, utilizzato come biocarburante, nell’ambito degli obiettivi nazionali per il settore energetico dei trasporti, vista anche la difficoltà del loro raggiungimento tramite lo sviluppo del bioetanolo e del biodiesel.

Il decreto attuativo, nel recepire il principio enunciato dal d.lgs. 28/2011, stabilisce le materie prime da utilizzare nella digestione anaerobica perla successiva produzione di biometano, ai fini del diritto al doppio riconoscimento dei crediti di immissione: si tratta della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; dei sottoprodotti (di cui al comma 3-ter  art. 33 d.lgs. 28/2011) che non presentino altra destinazione produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di biocarburanti o a fini energetici; alghe e materie di origine non alimentare (tabella 1B dm 6 luglio 2012); sottoprodotti elencati nella tabella 1A del DM 6 luglio 2012.

Condizione necessaria per il riconoscimento del double accounting è che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto contenga l’indicazione di utilizzo esclusivo di una o più materie tra quelle sopraindicate. La codigestione di sottoprodotti e prodotti di origine biologica è contemplata, sempre a condizione della sua previsione nella fase autorizzativa, sulla base di una percentuale dei secondi non superiore al 30% in peso (ma in questo caso la maggiorazione verrà riconosciuta solo sul 70% della quota di biometano).

Un incentivo ulteriore è previsto qualora il produttore di biometano lo immetta al consumo attraverso un impianto di distribuzione per autotrazione di nuova costruzione, realizzato a proprie spese, senza l’utilizzo della rete di trasporto del gas naturale. Questa opzione garantisce il diritto, per 10 anni, ad una ulteriore maggiorazione del 50% dei certificati di immissione al consumo.

La terza modalità di incentivazione introdotta dal decreto attuativo riguarda il biometano impiegato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione di energia elettrica e termica. Anche per questa tipologia, l’incentivo è calcolato al netto dei consumi energetici dell’impianto cogenerativo. Più che di una tariffa dedicata, il sostegno al biometano per questa tipologia di finalizzazione energetica si sostanzia con l’assimilazione, per quanto parziale, alle norme previste per le rinnovabili diverse dal fotovoltaico nel D.M 6 luglio 2012. Gli incentivi dedicati agli impianti che impiegano biometano per la generazione elettrica, quindi, rientrano nei tetti di spesa massimi stabiliti per le rinnovabili non fotovoltaiche e corrispondono a quelli stabiliti dal D.M. 6 luglio 2012, con l’esclusione delle premialità previste dall’art. 26 (premi per impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate, quali la cogenerazione ad alto rendimento e l’abbattimento dell’azoto).

Rinviando alla lettura integrale del decreto per altre importanti implicazioni, con particolare riguardo ad esempio, alla possibile riconversione degli impianti a biogas esistenti (per la quale, però, sono previste decurtazioni percentuali dei diversi incentivi), si sottolinea l’importanza delle novità introdotte, anche in relazione ai possibili benefici che, in prospettiva, ne potrà trarre il settore agricolo.Tuttavia, nel breve termine, le opportunità sembrano essere limitate da alcuni elementi di criticità.

Primo tra tutti l’alto costo per l’introduzione nelle imprese agro-zootecniche di piccole e medie dimensioni delle tecnologie di up-grading. Se è vero, infatti, che detta spesa sarebbe alternativa a quella del cogeneratore, necessario alla produzione di energia elettrica e per il conseguente accesso agli incentivi previsti dal dm 6 luglio 2012, occorre considerare le difficoltà, per le suddette imprese, relative all’accesso alla rete di distribuzione del gas naturale. Per questa tipologia di impiego, tra l’altro, occorrerà anche aspettare le determinazioni dell’Autorità, relativamente alle modalità di misurazione e certificazione. Questo farà sì che, almeno nel breve periodo, le imprese agro-zootecniche probabilmente continueranno a considerare maggiormente conveniente la valorizzazione energetica del biogas attraverso la produzione di energia elettrica.

Più interessante risulta la possibilità di utilizzo del biometano come biocarburante, ma in questo caso è necessario che gli agricoltori si organizzino per essere i diretti destinatari dell’incentivo, visto che, come già detto, per quanto riguarda il biometano utilizzato nei trasporti, il decreto (pur prevedendo l’obbligo di sottoscrizione di un contratto con il produttore) incentiva esclusivamente il soggetto a valle della filiera. Questa forma di incentivo, tra l’altro, è suscettibile di un alto livello di incertezza (e conseguente difficoltà anche in termini di bancabilità), essendo legato al valore di mercato dei certificati di immissione in consumo dei biocarburanti.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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