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Qualità delle acque: modificato il Codice Ambientale

Il Decreto emanato dal Governo per dare attuazione agli obblighi comunitari ed alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101) è intervenuto nella materia della tutela delle acque, così come disciplinata dal Codice Ambientale.

In particolare, muta il regime di proroga degli obiettivi di qualità ambientale che i corpi idrici significativi (ad esempio i fiumi o le falde acquifere) dovrebbero raggiungere entro il 23 dicembre 2015. Risultano modificate, altresì, le deroghe agli obiettivi di qualità per le acque ricadenti nelle aree protette e le condizioni in base alle quali le Regioni non sono responsabili delle violazioni in materia.

Tali modifiche dovrebbero comportare una integrazione dei Piani di gestione e dei Piani di tutela delle acque, i quali ultimi, è bene ricordare, comprendono le misure di tutela del corpo idrico, compresi quei provvedimenti restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque, di estremo interesse per le imprese agricole.

Grazie alle modifiche introdotte, è possibile che le autorità competenti debbano rivedere quanto sinora disposto in materia. In questa occasione, perciò, potrebbero essere riviste le misure restrittive contenute nei Piani di tutela, adattandole, anche in un senso favorevole per le imprese agricole, alla nuova tempistica, caratterizzata da maggiore gradualità, stabilita per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

I Piani di tutela delle acque stabiliscono misure idonee a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, il mantenimento, o il raggiungimento, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei di un buono stato di qualità delle acque ed il mantenimento, dove già esistente, di uno stato di qualità ambientale elevato. Sulla base della nuova disciplina, le Regioni possono prorogare il termine del 2015, per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici (compresi quelli ricadenti in aree protette e artificiali o fortemente modificati) purché sussistano diverse condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle legate a motivi tecnici, costi sproporzionati, condizioni naturali, oltre che l’obbligo di indicare le motivazioni nei Piani di gestione ed in quelli di tutela e la previsione delle misure necessarie al miglioramento. Gli obiettivi meno rigorosi non possono, comunque, comportare un deterioramento ulteriore dello stato del corpo idrico.

Tra i motivi che non comportano una violazione della normativa vigente da parte delle Regioni, nei casi di passaggio da uno stato di qualità elevato ad uno buono, sono comprese quelle legate a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, a patto che siano attivate misure di mitigazione degli impatti negativi, che i Piani di gestione e tutela indichino i motivi delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni (termine per l’aggiornamento degli stessi Piani) e che siano di prioritario interesse pubblico.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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