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Realizzare una serra, ecco quando è necessario il permesso

In alcuni casi la realizzazione di una struttura da adibire a serra richiede il rilascio del permesso di costruire, a prescindere dalla destinazione agricola dell’area su cui è stato realizzato il manufatto.

Ciò è quanto ha stabilito una sentenza della Cassazione penale che ha condannato una società cooperativa per avere costruito, illegittimamente, sul fondo di proprietà una serra per la coltivazione di ortaggi, poiché non era stata richiesta al Comune l’autorizzazione sebbene le caratteristiche della struttura rendevano necessario il rilascio di un titolo abilitativo.

Nella sentenza si evidenzia che dell’opera edificata a serra devono essere valutate l’imponenza, la strutturazione, la tipologia dei materiali utilizzati e, soprattutto, l’ancoraggio stabile al suolo. E’ chiaro che la struttura richiede il preventivo rilascio di una concessione o autorizzazione quando è di grandi dimensioni e costruita su di una piattaforma di cemento armato.

Serve, quindi, chiedere il permesso alla competente amministrazione quando la costruzione non possiede quelle caratteristiche per le quali la legge ne esclude la necessità, altrimenti si commette un reato urbanistico.

A riguardo, infatti, il titolo abilitativo non deve essere richiesto quando la serra ha dimensioni che non incidono negativamente sull’ambiente ed è situata su area agricola e con finalità esclusivamente agricole.

Deve essere effettuata, pertanto, una valutazione caso per caso, verificando se una struttura che forma un ambiente destinato a perdurare nel tempo sia costruita con materiali tali da non potere essere asportata o spostata ed incida in modo determinante sul territorio.

Ne consegue che l’esecuzione dei lavori in assenza di permesso non costituisce un illecito qualora la serra, oltre ad essere collocata su terreno agricolo, sia formata da materiale facilmente rimovibile ed abbia una dimensione tale da armonizzarsi con l’ambiente circostante.

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