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Rifiuti abbandonati, il proprietario risponde solo per dolo o colpa

Il proprietario o, comunque, il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato, a suo carico, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Questo il principio espresso dal Tar Puglia nella sentenza 14 giugno 2016, n.945, in relazione ad un caso di abbandono di rifiuti su un terreno non recintato, di competenza dell’Acquedotto Pugliese Spa.

Nella fattispecie, a seguito della segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Manduria, circa l’avvenuto abbandono di rifiuti solidi urbani non pericolosi su un terreno non recintato, il Comune aveva inoltrato alla società proprietaria del terreno una diffida a procedere "alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti rilevati dal Corpo Forestale della Stato e al ripristino dello Stato dei luoghi …", con contestuale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo al fine dell’adozione della relativa ordinanza, successivamente impugnata dalla società medesima.

Nella pronuncia citata, quindi, il Tribunale sottolinea che, ai sensi dell’articolo 192 del codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006), alla rimozione dei rifiuti è tenuto, oltre al responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti, anche il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa, precisando che: “sicuro approdo della giurisprudenza è quello secondo cui l’imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l’accertamento in capo a quest’ultimo di un comportamento doloso o colposo, non ravvisando la disposizione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene (in tal senso ex plurimis Tar Puglia, Lecce, n. 108/2015)”.

Sulla base di tali premesse, il giudice amministrativo ha evidenziato l’irrilevanza ai fini degli obblighi di rimozione e smaltimento della titolarità del diritto reale sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti, atteso che la disposizione normativa accomuna nello stesso trattamento sia il proprietario dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti che chi ne abbia la “disponibilità” a titolo di diritto reale o personale.

In secondo luogo, viene sottolineata la necessità dell’accertamento della responsabilità, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Tar ha concluso, quindi, che, anche a voler prescindere dalla proprietà dell’area, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino, sottolineando come,  “l’obbligo di diligenza cui fa riferimento l’art. 192 TUA deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.  Nel caso di specie non potrebbe ritenersi esigibile la recinzione di centinaia di vasche di raccolta delle acque dislocate in tutto il territorio regionale. A tal proposito è stato affermato che “In tale ottica la mancata recinzione del fondo, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo”.

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