il Punto Coldiretti

Rifiuti, è legge l’esonero dall’iscrizione all’Albo per le imprese agricole

L’esonero dall’iscrizione all’Albo per le imprese agricole è legge. L’articolo 11, comma 12 quinques  del decreto del decreto legge 31 agosto 2013,  n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), nel testo modificato a seguito della legge di conversione 30 ottobre 2013, n.125, prevede l’introduzione, all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del seguente comma 19 – bis: “Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’articolo 183".

Si ricorda che il codice ambientale definisce circuito organizzato di raccolta un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

Rientrano nella medesima nozione anche i sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi previsti dal codice ambientale per la raccolta di determinati rifiuti (ad esempio, polielilene, oli, batterie, imballaggi, ecc).  All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Pertanto, al fine di beneficiare del regime di esonero, l’imprenditore agricolo deve preventivamente aver stipulato un contratto di servizio con il gestore di una piattaforma di conferimento, sulla base di una convenzione quadro stipulata da Coldiretti con il gestore medesimo, o di un accordo di programma definito con gli enti locali. A tali condizioni, quindi, il trasporto dei propri rifiuti verso il centro di raccolta ubicato nel medesimo territorio regionale o provinciale può essere effettuato senza obbligo di iscrizione all’Albo.

La norma, fortemente sollecitata da Coldiretti, risolve finalmente le problematiche conseguenti alla mancata chiarezza delle previsioni nazionali circa la differenza tra i trasporti in conto proprio effettuati a titolo professionale (per i quali la direttiva comunitaria in materia di rifiuti 2008/98/CE impone l’iscrizione all’Albo) rispetto ai trasporti non professionali (che non sono  obbligati all’iscrizione).

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi