il Punto Coldiretti

Rifiuti ed emissioni, la pdl cambia in meglio per le imprese agricole

Prosegue positivamente l’iter della proposta di legge contenente Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera il 16 febbraio 2012 e modificata dal Senato il 9 maggio 2012). Il 27 novembre, la Commissione Ambiente della Camera ha licenziato il provvedimento, con alcune modifiche al testo già approvato dal Senato il 9 maggio 2012.

La proposta, che, a seguito del parere delle altre Commissioni competenti, dovrebbe essere calendarizzata per la discussione in aula, contiene alcune importanti disposizioni di semplificazione per le imprese agricole, più volte sollecitate da Coldiretti.

In particolare, l’articolo 12 introduce, tra gli impianti esonerati dall’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, gli impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l’anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ ora per corpo essiccante e che prevede, tra gli impianti che possono beneficiare del regime semplificato dell’autorizzazione generale, quelli di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi tra quelli esonerati.

Di rilievo anche l’articolo 16 comma 4 della proposta di legge che dispone l’esonero dall’iscrizione al Sistri per le imprese agricole che producono o trasportano i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, per quantitativi fino a 300 kg l’anno.

La norma, inoltre, chiarendo la differenza tra le ipotesi di trasporto di rifiuti effettuato a titolo professionale e soggetto all’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali da quello effettuato occasionalmente e saltuariamente, non soggetto a tale adempimento, dispone che i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all’albo di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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