il Punto Coldiretti

Rifiuti, niente albo per i trasporti occasionali

Sono obbligati a iscriversi all’Albo nazionale solo i trasportatori professionali di rifiuti, vale a dire coloro che effettuano attività di trasporto in maniera ordinaria e regolare. E’ quanto chiarisce il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali,  istituito ai sensi dell’articolo 212 del codice ambientale, in risposta ad un quesito formulato da Coldiretti.

In particolare, la direttiva comunitaria quadro in materia di rifiuti (dir.2008/98/Ce), analogamente alla previgente disciplina, prevede che debbano essere iscritte in un apposito elenco le imprese che effettuano attività di trasporto di rifiuti, a titolo professionale.

L’articolo 212, comma 8 del decreto legislativo n.152/06, applicabile alla fattispecie del trasporto in conto proprio, quindi, dispone che devono iscriversi all’Albo nazionale (con una procedura semplificata) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

La mancata chiarezza della norma nazionale circa la differenza tra i trasporti in conto proprio effettati a titolo professionale (ed obbligati all’iscrizione) rispetto ai trasporti non professionali (non obbligati all’iscrizione) ha causato discordanti interpretazioni e prassi applicative sul territorio con molteplici complicazioni per le imprese agricole costrette, in alcuni casi, ad iscriversi all’Albo anche per ipotesi di movimentazioni di insignificanti quantitativi di rifiuti effettuate in maniera saltuaria ed occasionale.

Per tali ragioni, quindi, Coldiretti ha inoltrato all’Albo nazionale una richiesta di chiarimenti sulla nozione di trasporto professionale e sull’interpretazione della norma. Il Comitato nazionale dell’Albo, con il parere prot.1218/Albo/Pres del 13 ottobre 2011, ha definitivamente risolto la questione, ritenendo che l’obbligo di iscrizione sia limitato ai trasporti effettuati a titolo professionale, che, sulla base di quanto chiarito dalla Corte di giustizia, sono soltanto quelli effettuati in via ordinaria e regolare e, quindi, con sistematicità e continuità.

Sulla base di tale interpretazione, assolutamente conforme al dettato europeo, non sono tenute ad iscriversi all’Albo le imprese agricole che trasportano occasionalmente e saltuariamente i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

In merito alla nozione di trasporto ordinario e regolare, che non risulta espressamente definito, deve ritenersi che, come parametro di riferimento, possa essere sicuramente considerato l’articolo 193 del decreto legislativo n.152/06 che, nella nuova formulazione, individuando alcune categorie di soggetti esonerati dall’obbligo di compilazione del formulario di trasporto, definisce come saltuario ed occasionale il trasporto di rifiuti effettuati direttamente dal produttore per quantitativi inferiori ai 30 kg o 30 litri al giorno, per un massimo di quattro trasporti l’anno e, comunque, entro i 100 Kg l’anno.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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