il Punto Coldiretti

Sansa di oliva esclusa dai finanziamenti per le rinnovabili

Esclusi dal diritti di accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica gli impianti alimentati con sansa di oliva. E’ quanto prevede lo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare con il concerto dei Ministri delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, sul sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il decreto limita anche la possibilità di beneficiare del regime incentivante – per i residui non inclusi in allegato – a quelli per quali sia dimostrata l’impossibilità di utilizzo in altro ciclo produttivo, diverso da quello energetico.

La disposizione citata sembra adeguarsi ad alcune conclusioni formulate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in un parere reso in merito al sistema incentivante previsto dal Decreto 6 luglio 2012, aveva richiamato l’attenzione sulle possibili conseguenze sul mercato della sansa di oliva vergine, derivanti dalle agevolazioni energetiche. Tale parere dovrebbe essere oggetto di revisione da parte della medesima Autorità alla quale Coldiretti aveva già provveduto a segnalare l’anomalia della valutazione espressa.

Con riferimento al settore delle biomasse, infatti, il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Il decreto legislativo citato chiarisce che i regimi di sostegno sono volti a delineare un quadro generale per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello comunitario attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo, nel contempo, l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.

Il sistema incentivante per le fonti rinnovabili di energia, in più occasioni, è stato riconosciuto, dalla stessa Commissione europea, compatibile con il mercato interno, in quanto soddisfa le condizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente. Questo è il contesto in cui è maturato, nel tempo, l’intero sistema incentivante per le fonti rinnovabili.

La preclusione, quindi, all’accesso ai finanziamenti per la sola sansa di oliva risulta incomprensibile ed iniqua, considerando come, a partire dal compostaggio, tutte le biomasse, in particolare quelle agricole, si prestino per loro natura ad una molteplicità di impieghi alternativi, sicché, in applicazione dei principi contenuti nell’articolo 23 del nuovo decreto, sarebbe necessario rivedere l’intero sistema incentivante attualmente previsto, inibendo l’accesso alle agevolazioni per tutti i materiali considerati dalla normativa vigente e non soltanto per alcuni.

Si fa presente, infatti, che, anche con riferimento al comma 2 del citato articolo 23,  risulterebbe impossibile individuare tipologie di materiali che non abbiano destinazioni di impiego alternative a quella energetica. Tale considerazione è resa evidente dalla stessa nozione di biomassa, definita come: “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

Con specifico riferimento alla sansa, tra l’altro, va ulteriormente rilevato come l’avvio all’impiego energetico prevenga il rischio di aumenti di frodi nel settore degli oli destinati all’uso alimentare. E’ noto, infatti, come l’olio di sansa e la sansa siano le "basi" più utilizzate per l’adulterazione e la contraffazione degli oli, venduti, previo trattamento chimico, anche come oli extravergini di oliva.

Inoltre, nell’ambito della filiera olivicola, per la sansa l’unica destinazione alternativa a quella energetica sarebbe il conferimento, praticamente obbligato, ai sansifici che, tra l’altro,  risultano di numero limitatissimo sul territorio, con evidente rischio di creazione di vere e proprie aree di monopolio.In conclusione, quindi, Coldiretti ha sollecitato i Ministeri competenti ad una revisione del decreto sul punto, in modo da ristabilire parità ed equità di trattamento per tutti i residui produttivi.

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